Contributo di costruzione dovuto alla scadenza del termine del permesso (TAR Lombardia n. 3269 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire e non è dovuto solo in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edilizio. Il rateo finale è pertanto esigibile alla scadenza del termine assegnato per l’ultimazione delle opere, decorso il quale il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, salvo proroga richiesta anteriormente. La mancata presentazione della dichiarazione di fine lavori non esclude l’obbligo. La SCIA depositata il giorno stesso della scadenza, avente ad oggetto mere opere di completamento, non sospende né procrastina il termine. Il completamento al rustico si identifica con la tamponatura dell’edificio priva di rifiniture, che sola definisce la volumetria complessiva, non potendo essere sostituito dal semplice scheletro.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per tre palazzine residenziali e relativi parcheggi, in attuazione di un piano integrato di intervento, e successivamente un permesso in variante che differiva il termine di ultimazione dei lavori. Il costo di costruzione era stato ripartito in tre rate, con prestazione di garanzia fideiussoria: la prima all’inizio lavori, la seconda al completamento del rustico, la terza entro sessanta giorni dall’ultimazione delle opere.

Il Comune aveva chiesto il versamento degli ultimi due ratei, oltre interessi e sanzione, e aveva domandato l’escussione della garanzia. La società ha impugnato la pretesa, contestando l’avvenuta realizzazione del rustico e l’ultimazione dei lavori e chiedendo l’accertamento negativo della pretesa creditoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, in relazione alla domanda di inibizione all’escussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene priva di pregio. Dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni emerge che oggetto del giudizio è l’accertamento negativo della pretesa creditoria del Comune, mirando la ricorrente a contestare il verificarsi dei presupposti cui era subordinata l’insorgenza dell’obbligazione. La controversia rientra quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in materia urbanistica ed edilizia.

Nel merito, il ricorso è infondato. Quanto al secondo rateo, il Collegio richiama la nozione di completamento al rustico elaborata dalla giurisprudenza: occorre che le opere, benché prive di finiture, comprendano tutti gli elementi che consentono di individuare in concreto i volumi, sì che il manufatto abbia acquisito una fisionomia riconoscibile nel disegno progettuale e nella destinazione. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 8244/2019 e la giurisprudenza amministrativa napoletana.

Applicando tali coordinate, il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali documenta i fabbricati completati nelle finiture esterne e nei serramenti, con parti comuni già eseguite e nuclei familiari già residenti. A ciò si aggiungono l’accatastamento in categoria A/2 e le SCIA per agibilità parziale. Irrilevanti, in senso contrario, la mancanza delle vetrate del vano scala di un solo fabbricato e l’omessa realizzazione delle serre bioclimatiche, considerate volumi tecnici non computabili ai fini volumetrici dall’art. 4, comma 4, l. reg. Lombardia n. 39/2004. Quanto alla decorrenza della sanzione, gravava sulla ricorrente l’onere di dimostrare il mancato completamento alla data assunta dal Comune.

In ordine al rateo finale, il Collegio ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione di fine lavori non valga a negare l’esigibilità. Il contributo è dovuto in ogni caso alla scadenza del termine per l’ultimazione, decorso il quale il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Il termine non è mai automaticamente sospeso: occorre una formale istanza di proroga e un provvedimento che accerti l’impossibilità del rispetto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10137/2023). Né rileva la SCIA presentata il giorno stesso della scadenza, avente ad oggetto mere opere di completamento. Inconferente, infine, la dedotta violazione del principio di buona fede, per genericità e assenza di domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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