Omessa dichiarazione di indagine penale e grave illecito professionale nell’appalto (Cons. Stato n. 8431 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di commesse pubbliche, l’omessa dichiarazione di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, non comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico, ma impone alla stazione appaltante di valutare se le circostanze celate siano di rilevanza tale da incidere negativamente su integrità e affidabilità del concorrente. Il giudizio sulla sussistenza del grave illecito professionale costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, con conseguente sindacato giurisdizionale di valenza estrinseca, limitato alla verifica di evidenti travisamenti, macroscopici vizi di motivazione o manifesta irragionevolezza. Ai fini di tale valutazione la stazione appaltante può considerare anche fatti posti a base di mere indagini penali, non occorrendo una sentenza di condanna, purché vi sia puntuale istruttoria e adeguato apprezzamento di rilevanza, previo contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
Il consorzio appellante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori di realizzazione di barriere antirumore ferroviarie. All’esito della gara si classificava prima una società consortile, la cui consorziata designata per l’esecuzione vedeva il proprio legale rappresentante sottoposto a indagine penale per turbata libertà degli incanti, con conseguente sospensione dal sistema di qualificazione del committente ferroviario e adozione di provvedimenti di esclusione dalle gare da questo bandite.
La stazione appaltante, ravvisata la mancanza del requisito di moralità professionale, escludeva la consorziata e aggiudicava la commessa al secondo classificato. Il TAR Piemonte accoglieva il ricorso avverso l’esclusione, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione. Il consorzio proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: l’omessa dichiarazione di vicende suscettibili di integrare un grave illecito professionale non determina espulsione automatica, ma obbliga la stazione appaltante a valutare la rilevanza delle circostanze celate (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2020). Il controllo del giudice amministrativo resta sul piano della non pretestuosità della valutazione, spettando all’amministrazione fissare il punto di rottura dell’affidamento.
La Corte rileva che il disciplinare di gara imponeva di dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, riservando alla stazione appaltante il giudizio sulla gravità dei comportamenti. La natura del reato contestato e la sospensione dal sistema di qualificazione costituivano circostanze astrattamente idonee a incidere su tale giudizio, che avrebbero dovuto essere portate all’attenzione della committente.
Il provvedimento espulsivo ha autonomamente apprezzato le condotte, oggettivamente gravi, ascritte al rappresentante della consorziata, richiamando il decreto di perquisizione e il giudizio del TAR Lazio sull’allarmante quadro degli accordi collusivi. La Corte reputa irrilevante che l’illecito abbia riguardato la fase di partecipazione e non di esecuzione, non richiedendo l’art. 80, comma 5, lett. c) alcun collegamento con l’esecuzione della prestazione, a differenza della lett. c-ter (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7361 del 2024).
Nessun rilievo assume il fatto che il committente ferroviario abbia continuato ad affidare commesse, né l’esito negativo della perquisizione: i mancati riscontri attesi non pregiudicano gli elementi già acquisiti. Le linee guida ANAC n. 6 non hanno natura vincolante. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; spese liquidate in favore dell’appellante e compensate verso la parte non costituitasi sulle questioni controverse.
Nota della Redazione
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