Parere soprintendentizio tardivo inefficace e obbligo di motivazione autonoma del Comune (TAR Campania n. 4406 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, il parere della Soprintendenza reso oltre il termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 non è idoneo a vincolare l’Amministrazione procedente. Il superamento del termine non produce la formazione di un silenzio-assenso, perché la disciplina dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 presuppone la predisposizione e trasmissione di uno schema di provvedimento e un’attività co-decisoria che il modello asimmetrico della tutela paesaggistica non contempla. Il parere tardivo perde la sua stretta vincolatività e degrada a contributo istruttorio: l’Amministrazione comunale è tenuta a valutarlo autonomamente e a motivare in modo proprio le ragioni della contrarietà dell’intervento alle prescrizioni di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in Massa Lubrense, aveva realizzato in assenza di titolo abilitante alcune murature di contenimento e due pergolati in legno. Presentava quindi istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004. Il Comune trasmetteva la proposta alla Soprintendenza, che esprimeva parere negativo; su tale presupposto l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza.
Il ricorrente impugnava il diniego e il parere presupposto davanti al TAR Campania, deducendo il superamento del termine perentorio di novanta giorni, la carenza motivazionale del parere e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Comune e Soprintendenza si costituivano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Il ricorrente sosteneva che la violazione del termine avesse determinato la formazione del silenzio-assenso o comunque l’inefficacia del parere tardivo, con conseguente illegittimità del diniego fondato sul mero rinvio a esso.
Il Tribunale esclude l’operatività del silenzio-assenso tra amministrazioni. L’art. 17-bis l. n. 241/1990 richiede non solo l’inerzia dell’Amministrazione interpellata, ma anche la predisposizione e trasmissione di uno schema di provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente. Il silenzio-assenso opera solo nei procedimenti a struttura co-decisoria, in cui l’atto da acquisire abbia valenza co-decisiva, secondo il parere Cons. Stato n. 1640 del 2016.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea invece una cogestione asimmetrica del vincolo. Alla Soprintendenza spetta in via esclusiva il potere sostanziale di valutare la compatibilità paesaggistica; all’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo resta la competenza a esternare la volontà provvedimentale in conformità al parere vincolante, senza margini di valutazione difforme, come affermato da Cons. Stato n. 2245 del 2018 e Cons. Stato n. 7293 del 2022.
Il termine di novanta giorni è espressamente qualificato come perentorio. Il principio di inesauribilità del potere amministrativo impedisce di configurare una decadenza dal potere provvedimentale, ma il superamento del termine rende il parere tardivo inefficace, facendo venir meno la sua stretta vincolatività. L’Amministrazione procedente può quindi determinarsi anche in senso difforme, secondo Cons. Stato n. 7193 del 2020.
Conseguenza diretta: in presenza di parere tardivo, il Comune deve motivare in modo autonomo le ragioni ostative, valutando il contributo soprintendentizio come semplice elemento istruttorio. Nel caso concreto il termine risulta superato e il diniego si fonda esclusivamente sulla ritenuta vincolatività del parere negativo, senza alcuna valutazione propria dell’Amministrazione comunale. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento dell’ulteriore motivo e compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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