Budget sanitario e sconti tariffari non ultrattivi oltre il triennio (C.G.A.R.S. n. 326 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irricevibilità del ricorso avverso i decreti assessoriali non giustifica l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di assegnazione del budget e del contratto, quando le censure investano vizi propri dell’atto aziendale e non vizi derivati dagli atti presupposti. I tetti di spesa fissati dalla Regione costituiscono limite invalicabile per l’amministrazione e per il privato accreditato e vanno intesi al lordo degli oneri accessori, compresi i contributi previdenziali. Lo sconto forfettario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 ha carattere transitorio e non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009; la sua ultrattività rende illegittima la determinazione del budget per difetto.

Il Fatto

La struttura sanitaria appellante, accreditata per la branca di fisiatria nel territorio provinciale, ha impugnato davanti al TAR Sicilia il contratto-budget per l’anno 2012, la nota di convocazione per la sottoscrizione e, quali atti presupposti, i decreti assessoriali che avevano rideterminato gli aggregati di spesa per la specialistica ambulatoriale.

Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto ai decreti e inammissibile l’impugnazione del contratto, ritenendone vincolato e necessitato il contenuto, con compensazione delle spese. La struttura ha proposto appello, dolendosi del mancato esame delle censure relative alla determinazione del budget e chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo che investe la declaratoria di inammissibilità. Dal ricorso di primo grado emerge che il petitum principale aveva ad oggetto l’annullamento del contratto-budget e del provvedimento di determinazione del budget, oltre all’accertamento del diritto a un tetto di spesa adeguato e al pagamento integrale delle prestazioni. Le censure formulate riguardavano vizi propri degli atti dell’A.S.P., non vizi derivati dai decreti assessoriali: il giudice di primo grado, accertata l’irricevibilità del ricorso avverso gli atti presupposti, non poteva limitarsi a dichiarare inammissibile l’impugnazione del budget.

Riformato tale capo, il C.G.A.R.S. esamina i due motivi riproposti. Il primo, sull’illegittima inclusione dei contributi previdenziali nel budget, è infondato. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 12 aprile 2012, il Collegio conferma che la fissazione dei limiti massimi di spesa spetta a un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale e che gli aggregati costituiscono limite invalicabile, non incrementabile con oneri ulteriori, anche se obbligatori. Il tetto di spesa va quindi inteso al lordo degli oneri accessori, compresi i contributi previdenziali. Nessuna produzione documentale, osserva la Corte, è stata depositata a sostegno della richiesta di rivedere tale orientamento.

Il secondo motivo è invece fondato. Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 disciplina la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009: le misure ivi previste non possono trovare applicazione oltre quel periodo. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2009, che ha valorizzato il carattere transitorio della norma, e la giurisprudenza di legittimità secondo cui lo sconto è limitato al triennio 2007-2009. Il d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, non ha prorogato lo sconto forfettario, mentre l’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008 ha imposto l’adeguamento delle tariffe secondo criteri di efficienza ed economicità, superando la tariffazione forfetaria.

Ne consegue che il budget per il 2012 è stato determinato per difetto dall’A.S.P., risultando illegittima l’ultrattività dello sconto oltre il triennio. L’appello è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento di determinazione del budget nella parte in cui applica lo sconto, e con compensazione delle spese del doppio grado per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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