Emersione lavoro: il requisito della continuità della presenza in Italia (C.G.A.R.S. n. 325 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al concorso di due requisiti distinti: essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia prima di tale data, e non avere lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. Il secondo requisito opera in modo autonomo e non è assorbito dal primo. La dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la presenza in Italia all’8 marzo 2020 e la mancata fuoriuscita successiva, in presenza di timbri di frontiera che documentano l’espatrio e il rientro, è non veridica, e giustifica il rigetto dell’istanza. Le ragioni soggettive dell’assenza dal territorio nazionale non valgono a integrare una condizione prevista dalla legge in termini oggettivi.

Il Fatto

Il ricorrente presentava alla Questura di Agrigento, in data 7 agosto 2020, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione, istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per emersione lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Allegava una dichiarazione sostitutiva con la quale assumeva di avere soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 e di non avere lasciato il territorio nazionale da quella data.

L’Amministrazione, esaminate le copie del passaporto, accertava timbri di uscita e di ingresso: uscita da Bologna il 6.02.2020, ingresso in Pakistan il 7.03.2020, uscita dal Pakistan il 10.03.2020 e rientro in Italia a Malpensa l’11.03.2020. Il Questore respingeva l’istanza. Il TAR Sicilia, con sentenza in forma semplificata, respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva appello il ricorrente, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione illogica e istruttoria insufficiente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’appello come infondato e muove dalla lettura letterale della disposizione invocata. L’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 esige, accanto alla presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, che i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. Si tratta di una condizione ulteriore, espressa con formula univoca.

Il dato fattuale è pacifico in atti. L’istante ha fatto rientro in Italia l’11.03.2020, dunque dopo la data fissata dalla norma. Il requisito di continuità della presenza nel territorio nazionale difetta, e l’istanza non poteva essere accolta.

La Corte respinge quindi il primo argomento dell’appellante, secondo cui egli sarebbe stato continuativamente in Italia dal 2016. La circostanza, anche se vera, non sostituisce il requisito normativo della mancata fuoriuscita dall’8 marzo 2020: la legge richiede entrambe le condizioni. Quanto al secondo argomento, relativo alle precarie condizioni di salute della madre, il Collegio rileva che l’istante, nel presentare la domanda, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva non veridica, senza allegare né provare le ragioni dell’assenza dal territorio alla data considerata.

La decisione di prime cure resiste pertanto alle censure. Il percorso argomentativo del TAR viene condiviso sul punto centrale: l’accertamento del difetto dei requisiti legali preclude il rilascio del titolo. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate tra le parti costituite, in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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