Bunkeraggio vietato nel porto per le unità da pesca e discrezionalità dell’Autorità (TAR Sicilia n. 666 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nell’area portuale costituisce espressione di una potestà discrezionale dell’Autorità marittima, che trova fondamento in una disciplina regolamentare volta a tutelare la sicurezza della navigazione. Il revirement dell’amministrazione rispetto a un precedente assetto derogatorio non è irragionevole quando si fonda sul mutamento della situazione di fatto, quale la riattivazione dei punti fissi di approvvigionamento e l’incremento del traffico portuale. La limitazione del rifornimento per le sole unità da pesca, restando consentito quello per le unità mercantili e passeggeri, realizza un bilanciamento non sproporzionato tra l’interesse pubblico alla sicurezza portuale e la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Il quadro regolamentare non si presenta incoerente né sproporzionato, né incide in maniera irragionevole sulla concorrenza tutelata dalla legge n. 287/1990.
Il Fatto
Una società operante nel settore della pesca presentava istanza alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per ottenere l’autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte nel locale porto. L’amministrazione rigettava l’istanza con nota del 18 giugno 2024, richiamando la disciplina regolamentare dettata dalle ordinanze n. 6/2020 e n. 27/2020, che consente il rifornimento mediante autobotti alle unità da pesca solo in casi eccezionali. La società impugnava il diniego insieme agli atti presupposti, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 41 Cost. e della legge n. 287/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’infondatezza del ricorso. La causa giungeva alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio sceglie di non esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito. Il percorso argomentativo si concentra così sulla natura del potere esercitato dall’amministrazione e sulla tenuta della disciplina regolamentare posta a monte del diniego.
Il rigetto dell’istanza si fonda sull’esercizio di una potestà discrezionale dell’Autorità marittima, che si esprime attraverso la disciplina delle ordinanze n. 6 e 27 del 2020 e investe profili di sicurezza marittima nell’area portuale. Il Collegio osserva che il precedente regolamento del 2018 aveva introdotto una temporanea apertura al bunkeraggio mediante autobotte, ma che tale apertura era legata a circostanze contingenti: il venir meno del servizio di rifornimento tramite impianti fissi e lo scarso traffico di altri natanti, che consentiva la circolazione delle autobotti in condizioni di relativa sicurezza.
Il mutamento della situazione di fatto — riattivazione dei punti fissi di approvvigionamento e incremento del flusso di navi commerciali e del traffico veicolare sulle banchine — ha giustificato il revirement dell’amministrazione. Il regolamento del 2020, in continuità con quello del 2003 e in armonia con la circolare ministeriale in materia, ha ripristinato la regola secondo cui il bunkeraggio tramite autobotti è consentito solo in casi eccezionali. Il Tribunale ritiene che tale scelta non sia irragionevole, perché fondata sulla mutata realtà dell’area portuale.
Ne consegue che il quadro regolamentare non si presenta né incoerente né sproporzionato e non incide in maniera irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata. Il Collegio richiama anche il pronunciamento dell’AGCM sulla disciplina applicata, secondo cui il servizio non è stato vietato in termini assoluti, restando consentito per le unità mercantili e passeggeri, mentre per le unità da pesca è stato oggetto di limitazioni motivate dal bilanciamento tra la salvaguardia della sicurezza portuale e l’interesse generale dei natanti a un approvvigionamento concorrenziale.
Il ricorso è pertanto rigettato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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