Sospensione Covid di 64 giorni e cumulo con termini feriali nell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 20897 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 ha durata di 64 giorni, decorrenti dal 9 marzo 2020 compreso all’11 maggio 2020, e non di 63. Tale sospensione si cumula con la sospensione feriale dei termini. Ne consegue che il termine lungo per l’appello ex art. 327 cod. proc. civ. va calcolato aggiungendo entrambe le sospensioni. Il giudice che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività, ne esamini comunque il merito, pronuncia considerazioni irrilevanti e tamquam non essent: con la declaratoria di inammissibilità perde integralmente la potestas iudicandi, sì che il ricorrente non ha interesse a impugnare quelle ulteriori statuizioni.
Il Fatto
Un’utente aveva stipulato con la società fornitrice un contratto di fornitura di acqua potabile e aveva versato una quota per il servizio di depurazione, assumendo che nel proprio Comune le fognature non fossero collegate a impianti centralizzati, o non fossero funzionanti. Chiese quindi la restituzione di quanto versato.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la società alla restituzione. La società propose appello al Tribunale, che lo dichiarò inammissibile perché tardivo rispetto al termine lungo, osservando peraltro che la società non aveva provato l’esistenza e il funzionamento del sistema di depurazione. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. con l’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e l’art. 36 d.l. n. 23 del 2020, sostenendo che il Tribunale avrebbe ignorato la sospensione dei termini disposta per l’emergenza sanitaria.
La Corte ritiene il motivo fondato. Rammenta il proprio orientamento consolidato secondo cui la sospensione Covid è di 64 giorni e non di 63, dal 9 marzo 2020 compreso all’11 maggio 2020, come affermato dalle ordinanze 7 agosto 2023, n. 23979, 2 novembre 2023, n. 30464 e 25 gennaio 2024, n. 2426. Aggiunge che tale sospensione si cumula con quella feriale, secondo la ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2095.
Applicando tali regole al caso concreto, poiché la sentenza di primo grado fu depositata il 4 marzo 2020, il termine lungo scadeva il 9 dicembre 2020, essendo l’8 dicembre un giorno festivo. L’appello, notificato il 2 dicembre 2020, era dunque tempestivo.
La Corte esamina poi un secondo profilo. La sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l’appello inammissibile per tardività, lo aveva anche rigettato nel merito. Tali ulteriori considerazioni sono irrilevanti e tamquam non essent: con la declaratoria di inammissibilità il giudice si spoglia integralmente della propria potestas iudicandi, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, sentenza 20 febbraio 2007, n. 3840, costantemente ribadita. Il ricorrente non ha quindi interesse a impugnarle.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale, in persona di un diverso magistrato, perché giudichi il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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