Buona fede del terzo proprietario nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. III n. 34200 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, il terzo che invochi la restituzione qualificandosi proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede. Quest’ultima va intesa come assenza di condizioni idonee a configurare a carico del terzo un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene. Il ricorso che si limiti a contrapporre allegazioni generiche, senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato, è inammissibile per difetto di specificità. La questione non devoluta in sede di riesame cautelare è nuova e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
La società proprietaria di un’autocisterna e del prodotto petrolifero in essa trasportato ricorre per cassazione, quale terza interessata, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del G.I.P. con cui era stato convalidato il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria.
Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale a carico del conducente del mezzo, accusato di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sul prodotto petrolifero. La ricorrente deduce tre motivi: violazione di legge sulla sussistenza della buona fede del terzo estraneo al reato; motivazione apparente sull’esclusione della buona fede, desunta dall’errata affermazione che il conducente fosse dipendente della società istante; violazione di legge sul sequestro preventivo impeditivo disposto in assenza di domanda cautelare del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ricorda anzitutto il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro di cose pertinenti al reato. Il terzo che invochi la restituzione deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa: la titolarità del diritto vantato, l’estraneità al reato e la buona fede. La buona fede non è uno stato soggettivo presunto, ma l’assenza di condizioni in grado di configurare a carico del terzo un addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene.
Su questa base, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha argomentato l’assenza di dimostrazione della buona fede su un duplice rilievo. Da un lato, la società non aveva assolto all’onere di provare che l’uso illecito della res le fosse ignoto e non collegabile a un proprio comportamento colpevole o negligente, essendosi limitata ad allegare la concessione in uso del mezzo a una ditta autorizzata al trasporto conto terzi. Dall’altro, la verifica dei verbalizzanti attestava che il conducente era alle dipendenze non dell’impresa individuale del soggetto autorizzato, bensì della stessa società proprietaria.
Le censure della ricorrente non scalfiscono questo costrutto. Quanto al primo profilo, l’onere allegativo resta inadempiuto: la ricorrente oppone all’argomentazione del Tribunale un contratto di comodato d’uso privo di data certa e non prodotto nella fase cautelare. Quanto al secondo, non allega il verbale di sequestro, il cui contenuto sarebbe stato travisato. Da qui l’inammissibilità per difetto di specificità del primo e del secondo motivo.
Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo. La questione relativa al sequestro impeditivo disposto in assenza di domanda cautelare del pubblico ministero non era stata devoluta in sede di riesame cautelare, con la conseguenza che la stessa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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