Truffa del finto antifrode e bonifico allo sportello autorizzato esclude rimborso (ABF Collegio di Milano n. 1328 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto direttamente dal cliente presso lo sportello dell’intermediario, ancorché indotto da artifizi e raggiri di un terzo, costituisce operazione autorizzata e non rientra nel regime delle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla disciplina PSD2. Ne consegue che l’intermediario è esonerato dall’onere di provare l’autenticazione dell’operazione e non è configurabile a suo carico una responsabilità oggettiva. Residua una possibile responsabilità concorrente secondo le norme di diritto comune, subordinata all’emersione di un apporto causale dell’intermediario alla frode, che deve essere allegato e provato dal ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere il rimborso di € 5.900 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patito per effetto di una truffa. Espone di aver ricevuto un SMS civetta apparentemente proveniente dall’intermediario, con cui le veniva comunicato un bonifico istantaneo eseguito e la si invitava, in caso di disconoscimento, a contattare un’utenza indicata nel messaggio. Contattato quel numero, un sedicente addetto del servizio antifrode la induceva a eseguire bonifici simulati per rintracciare il truffatore: un primo bonifico di € 4.900 tramite app e, poi, un secondo bonifico di € 5.900 disposto allo sportello.

Accortasi della frode nel pomeriggio, la ricorrente tentava di revocare l’operazione, lamentando l’inesistenza di un canale dedicato alla segnalazione di truffe. L’intermediario chiedeva il rigetto: l’operazione controversa era solo quella di € 5.900, eseguita di persona allo sportello, mentre la prima era già stata stornata; sussisteva la colpa grave della cliente, che non aveva contattato il numero ufficiale dell’istituto. La ricorrente replicava di non aver compreso quanto stava accadendo e di aver ritenuto utile un recapito attivo anche fuori dagli orari di sportello.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita l’oggetto del contendere al solo bonifico di € 5.900 effettuato allo sportello, essendo già intervenuto lo storno del primo bonifico di € 4.900. Dalla denuncia e dal ricorso emerge in modo inequivocabile che l’operazione è stata direttamente ed integralmente posta in essere dalla ricorrente: questa, ricevuto l’SMS civetta, ha contattato il numero indicato, ha seguito le istruzioni del truffatore e si è recata in filiale per disporre il bonifico a favore dell’IBAN comunicatole, con la causale suggerita.

Su questa base il Collegio richiama il concorde orientamento dello stesso Arbitro: l’operazione deve considerarsi autorizzata e non trova applicazione il regime della PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario è quindi esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una sua responsabilità oggettiva. Può invece sussistere una responsabilità concorrente secondo le norme di diritto comune, ove dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode.

Il Collegio esamina allora la censura sull’assenza di un numero verde attivo h24 e la ritiene infondata. La stessa ricorrente riferisce di aver ricevuto la chiamata del vero servizio antifrode proprio mentre il marito era al telefono con il truffatore, per avere conferma della genuinità del primo bonifico; telefonata comprovata anche dalla documentazione prodotta dall’intermediario, che ne attesta giorno e ora. Quanto al secondo bonifico, risulta che la ricorrente si sia recata in filiale e abbia effettuato varie telefonate per tentare di bloccarlo.

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall’intermediario sulla telefonata all’Help Desk nel giorno della truffa, della richiesta di blocco dei due conti correnti in data 01/08/2025 e del tentativo di recall sull’intermediario estero del 04/08/2025. Ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per affermare un contributo causale dell’intermediario nell’effettuazione della truffa. Il ricorso è conseguentemente non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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