Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e obbligo di consegna del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3381 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse in epoca antecedente, sia sul piano dell’estensione del termine che della decorrenza. L’obbligo per l’intermediario di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore trova fondamento nell’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e non ha portata retroattiva, cosicché non può essere invocato per i buoni emessi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso per intervenuta prescrizione e della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi.

Il Fatto

La ricorrente, subentrata nella titolarità di cinque buoni fruttiferi postali per eredità, ne chiedeva il rimborso unitamente ai rendimenti maturati. I titoli erano stati sottoscritti uno il 21.01.1997, per un valore nominale di Lire 10.000.000, e quattro il 28.03.2000, per Lire 5.000.000 cadauno. L’intermediario resistente negava il rimborso sostenendo l’intervenuta prescrizione del diritto.

La ricorrente lamentava inoltre la violazione degli obblighi informativi e, in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno; in via ulteriormente gradata domandava l’annullamento del contratto per errore incolpevole o l’accertamento dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’ABF ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari di incompetenza, richiamando il costante orientamento dell’Arbitro e i consolidati indirizzi del Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e n. 4656/22), che hanno affermato la competenza dell’ABF sotto entrambi i profili.

Nel merito, i titoli in contestazione appartengono alle serie a termine “AF” e “CD”. La serie AF era stata istituita con D.M. Tesoro 28.10.1996, che ne fissava la durata in quattordici anni; la serie CD con decreto del Ministro del Tesoro del 22.02.2000, che ne stabiliva la durata in dieci anni. Per entrambe rileva l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine di prescrizione quinquennale.

Richiamando l’orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 07.07.2023), il Collegio precisa che il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza del titolo e che l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 si applica integralmente anche alle serie emesse in precedenza, tanto per l’estensione del termine quanto per la decorrenza.

Applicando tali principi, il buono della serie AF è scaduto il 21.01.2011, quelli della serie CD il 28.03.2010. Poiché dalla documentazione non risultava alcun atto interruttivo, il diritto alla riscossione si è consumato, rispettivamente, al 21.01.2021 e al 20.03.2020. La domanda di rimborso è pertanto inaccoglibile per intervenuta prescrizione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che l’obbligo di consegna del foglio informativo trova giustificazione nell’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha potenziato il dovere informativo dell’intermediario. Tale disposizione non può però ricevere portata retroattiva: i buoni erano tutti emessi prima della sua entrata in vigore, quando l’obbligo non era previsto. La domanda risarcitoria è quindi respinta, con assorbimento di ogni altra questione. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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