Preavviso provato senza codice a barre rende legittima la segnalazione in SIC (ABF Collegio di Roma n. 1957 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione negativa in un sistema di informazione creditizia presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto del preavviso dovuto al cliente. Il preavviso è atto recettizio e spetta all’intermediario provarne la ricezione, anche mediante presunzioni semplici, non essendo imposto alcun requisito di forma. La prova può essere raggiunta, in mancanza del codice a barre, quando concorrano elementi concordanti tra la documentazione del vettore e la missiva. Il termine di grazia di quindici giorni decorre tra ricezione del preavviso e visibilità della segnalazione. In materia di segnalazioni negative non è richiesto il consenso dell’interessato. Il danno non è in re ipsa e non è risarcibile quando la segnalazione sia sostanzialmente veritiera e il cliente risulti cattivo pagatore.
Il Fatto
Il ricorrente, persona fisica, contesta la segnalazione negativa iscritta in due banche dati creditizie in relazione a un contratto di carta di prestito personale. Deduca la mancata sottoscrizione dell’informativa privacy, l’omesso invio del preavviso e l’invio della missiva a un indirizzo diverso da quello di residenza. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 5.000,00.
L’intermediario replica che il cliente si è reso moroso sino all’inadempimento definitivo, documentato dagli estratti conto. Sostiene che il preavviso è stato inviato con il servizio “Posta Time” all’indirizzo indicato nel contratto e recapitato il 24.1.2024, prima della prima segnalazione visibile. Assume la legittimità della segnalazione e l’assenza di pregiudizio risarcibile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la legittimità della segnalazione richiede due presupposti: la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui il preavviso della prima segnalazione pregiudizievole. Il requisito sostanziale non è contestato. La controversia si concentra sul profilo formale, disciplinato dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta.
Il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e la sua funzione è rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento. L’obbligo vale per le persone fisiche, consumatori e non consumatori. Poiché si tratta di atto recettizio, l’onere di provare la ricezione grava sull’intermediario, che può avvalersi di presunzioni semplici.
La missiva prodotta non reca il codice a barre. Il Collegio ritiene tuttavia raggiunta la prova sulla base di elementi concordanti: la data della missiva (12.1.2024) è compatibile con quella di accettazione del vettore (15.1.2024) e con quella di recapito risultante dai log (24.1.2024); inoltre il campo “Codice Utente 2” dei log coincide con il codice riportato sulla missiva.
Sul piano della tempestività, il Collegio richiama il più recente orientamento del Collegio di Roma, secondo cui il termine di grazia di quindici giorni deve intercorrere tra la ricezione del preavviso e la visibilità della segnalazione, non tra la ricezione e l’effettuazione. Dalla visura aggiornata emerge che la prima segnalazione per ritardo è quella di febbraio 2024, inviata il 29.2.2024, rispetto alla quale il preavviso è tempestivo.
Quanto al consenso al trattamento dei dati, il Collegio osserva che le disposizioni del vecchio e del nuovo Codice di condotta non impongono all’intermediario di acquisirlo per le segnalazioni negative. Sulla richiesta risarcitoria, richiamata la Cass. civ., sez. III, n. 27557/2017 e la decisione del Collegio di coordinamento n. 1642/2019, si esclude il danno in re ipsa. Poiché la segnalazione è sostanzialmente veritiera e il ricorrente risulta cattivo pagatore, il risarcimento resta precluso anche in presenza di vizi formali. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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