Diritto del curatore agli estratti conto del cliente con funzione di reclamo (ABF Collegio di Palermo n. 1722 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di documentazione avanzata dal cliente ai sensi dell’art. 119 TUB, se non riscontrata dall’intermediario nel termine di legge, assolve alla medesima funzione del reclamo e rende pertanto ammissibile il ricorso all’ABF. Il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni, espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali, si estende agli estratti conto, quali rappresentazione sintetica di una pluralità di operazioni. Tale diritto è però limitato al periodo degli ultimi dieci anni dalla domanda. La legittimazione spetta al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, quindi anche al curatore della liquidazione giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale del cliente, dichiarata aperta con provvedimento del Tribunale di Cagliari, ha richiesto all’intermediario l’invio della documentazione contabile relativa a tutti i rapporti intrattenuti con il soggetto sottoposto alla procedura. La richiesta è stata formulata con PEC del 20 marzo 2025, dopo che dalle indagini della procedura era emersa l’esistenza di un conto corrente acceso presso la banca convenuta.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, e avendo nel frattempo appreso dell’esistenza di un ulteriore rapporto di conto corrente, il curatore ha inoltrato un nuovo sollecito con PEC dell’8 aprile 2025, chiedendo gli estratti conto dall’apertura a oggi. Anche questo secondo sollecito è rimasto senza esito. Il curatore si è quindi rivolto all’arbitro per ottenere copia degli estratti conto di tutti i rapporti. L’intermediario non ha presentato controdeduzioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di ammissibilità. Le note inviate dall’istante alla convenuta sono qualificabili come mere richieste documentali e non integrano, di per sé, un reclamo secondo la normativa ABF, che definisce tale ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo.
Tuttavia, secondo un orientamento arbitrale consolidato, richiamato dal Collegio, la richiesta documentale ex art. 119 TUB assolve alla medesima funzione del reclamo qualora non sia riscontrata nel termine di legge. Il Collegio cita sul punto le decisioni del Collegio di Roma n. 24147/2018, del Collegio di Bari n. 6460/2017 e del Collegio di Napoli n. 4762/2016. In assenza di riscontro da parte della convenuta, alle richieste documentali formulate a mezzo PEC può quindi attribuirsi funzione di reclamo, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile.
Nel merito, la domanda di consegna degli estratti conto va ricondotta all’art. 119, comma 4, TUB, che attribuisce al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Per i Collegi ABF tale norma è espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali.
Quanto agli estratti conto, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15404/21, che ha optato per un’applicazione estensiva del regime dell’art. 119, comma 4, TUB anche agli estratti conto, valorizzando la medesima collocazione sistematica delle norme e il fatto che gli estratti conto sono la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni. Il principio è stato confermato dal Collegio di Coordinamento n. 6887/2022, secondo cui il diritto del titolare di un conto corrente ad avere copia degli estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni. Il Collegio richiama infine il Collegio di Bari n. 4149/2024, che ha ancorato il limite temporale agli ultimi dieci anni dalla domanda.
In applicazione di tali principi, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla consegna degli estratti conto nei limiti temporali previsti dall’art. 119 TUB. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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