Cessione del quinto: rimborso commissioni up front e spese legali non retrocedibili (ABF Collegio di Bologna n. 3791 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021, trova applicazione l’originario art. 125 sexies T.U.B. come interpretato dalla sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono rimborsabili, per la quota non maturata, sia i costi recurring sia i costi up front. Per i primi opera il criterio di proporzionalità lineare, per i secondi il metodo della curva degli interessi corrispettivi. Restano non retrocedibili le imposte e gli oneri erariali, nonché le spese di assistenza legale, salvo che la controversia presenti carattere di particolare complessità o l’intermediario abbia tenuto una condotta gravemente scorretta o dilatoria.

Il Fatto

La parte ricorrente si rivolge all’Arbitro dopo l’esito insoddisfacente del reclamo, chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso delle commissioni non maturate ex art. 125 sexies T.U.B. per Euro 1.103,48, oltre interessi legali e spese di assistenza legale quantificate in Euro 200,00. Il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio era stato stipulato il 18.12.2019 ed estinto anticipatamente nel novembre 2021, in corrispondenza della rata n. 23 di 60, sulla base del conteggio estintivo.

La banca resistente chiede il rigetto della domanda. Sostiene di avere già rimborsato quanto dovuto e che le provvigioni dell’intermediario del credito siano state fatturate alla conclusione del contratto e all’erogazione del finanziamento. Nega quote da restituire sulle rate e si oppone alla rifusione delle spese di assistenza, richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 nella parte in cui limitava l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor. Ne deriva che, per i contratti conclusi prima del 25.07.2021, il rimborso degli oneri non maturati segue l’originario art. 125 sexies T.U.B. come interpretato dalla Corte di Giustizia UE.

Il principio applicato è quello dell’equa riduzione del costo del credito: sono retrocedibili, per la quota non maturata, tanto i costi recurring quanto i costi up front, cioè quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito. Non rileva la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente, poiché il diritto alla riduzione riguarda tutti i costi posti a carico del consumatore e conosciuti dal soggetto concedente.

Quanto al criterio di quantificazione, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: per i costi recurring si applica la proporzionalità lineare, per i costi up front il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Restano fermi i principi in tema di interessi legali, con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda.

Nel caso concreto, le spese di istruttoria e le provvigioni per l’intermediario del credito sono qualificate come up front, perché riferite ad attività che si esauriscono con l’erogazione del finanziamento. Il rimborso riconosciuto non coincide con la somma richiesta, poiché il ricorrente aveva trattato tutte le voci di costo come recurring.

Il Collegio esclude invece la rifusione delle spese legali, in applicazione del principio di non retrocedibilità e alla luce della decisione n. 4580 del 2025 del Collegio di Coordinamento. L’indennizzo è ammesso solo in presenza di questioni particolarmente complesse o di una condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario, condizioni non ricorrenti in un contenzioso seriale e non suffragate da documentazione. Non sono retrocedibili nemmeno le imposte e gli oneri erariali. Generica e non provata è infine la domanda di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di Euro 727,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo alle spese della procedura e rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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