Truffa del falso trading online (ABF Collegio di Milano n. 4911 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il consenso è viziato dal raggiro subito per effetto di una truffa. Non trova quindi applicazione la disciplina delle operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al D.lgs. n. 11/2010, né il relativo termine di decadenza. L’operatività disposta dal cliente nell’ambito di un contratto di gestione dei propri capitali costituisce esplicazione della sua autonomia contrattuale, sulla quale non incide alcun obbligo di protezione posto in capo all’intermediario. Il danno è pertanto imputabile per intero all’autoresponsabilità del correntista.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di debito, riferisce di essere caduto vittima della truffa del cosiddetto falso trading online. Tra il 14 e il 27 marzo 2024 esegue bonifici esteri verso intermediari stranieri per complessivi € 147.067,00, recandosi personalmente in filiale per alcune operazioni. Ritiene che gli sportellisti avrebbero dovuto rivolgergli domande specifiche, rilevare l’anomalia delle transazioni per numero, importo, causali e destinatari, e segnalare le operazioni alla UIF ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 231/2007.
Domanda quindi il rimborso di € 148.567,00, comprensivo di € 1.500,00 per assistenza difensiva, oltre alle spese del procedimento. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per superamento del termine di tredici mesi, essendo il reclamo del 24 luglio 2025 rispetto a operazioni di marzo 2024. Nel merito nega ogni responsabilità: le operazioni sarebbero correttamente autenticate e prive di elementi di allarme, e il cliente non avrebbe bloccato la carta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta innanzitutto l’eccezione preliminare. L’ultima delle operazioni contestate risale al 27 marzo 2024, mentre il reclamo è del 24 luglio 2025: il termine di tredici mesi è dunque trascorso. L’eccezione, tuttavia, non coglie nel segno. È pacifico che le operazioni siano state autorizzate dal ricorrente, seppure sulla base di una truffa finanziaria. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, le operazioni eseguite personalmente, anche se con consenso viziato dal raggiro di un terzo ignoto, non possono qualificarsi come non autorizzate. Non si applica perciò il termine di decadenza previsto dall’art. 9 della PSD II.
Passando al merito, il Collegio rileva che oggetto della controversia sono ventiquattro operazioni per un importo complessivo di € 147.067,00, come risulta dall’esame dei movimenti in atti. È acquisita solo la copia del frontespizio della denuncia presentata il 30 aprile 2024.
Il nucleo argomentativo riguarda la qualificazione delle operazioni. È pacifico che il cliente abbia personalmente disposto i bonifici seguendo le istruzioni del frodatore, convinto di realizzare investimenti di trading online. Quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2 e dal D.lgs. n. 11/2010.
Quanto alla condotta dell’intermediario, il ricorrente sostiene che la banca avrebbe dovuto impedire le operazioni, incoerenti con il suo profilo finanziario, o quantomeno effettuare segnalazioni e controlli. Il Collegio ritiene invece che il danno debba essere imputato per intero all’autoresponsabilità del ricorrente: egli ha contattato una società di investimenti individuata tramite ricerche su internet, con la quale ha sottoscritto un contratto per la gestione dei propri capitali, ed ha poi eseguito personalmente le operazioni, anche allo sportello. Tale operatività, ora definita anomala, è esplicazione dell’autonomia contrattuale del cliente, sulla quale non può incidere alcun obbligo di protezione ipoteticamente posto a carico dell’intermediario.
Infine, la domanda di esibizione documentale avanzata ai sensi dell’art. 119 Tub, proposta in via istruttoria in modo inconferente rispetto alle disposizioni di funzionamento dell’Arbitro, non può trovare accoglimento. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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