Cessione del quinto estinta anticipatamente: penale oltre 1% illegittima (ABF Collegio di Roma n. 1267 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli up-front, e non solo quelli recurring. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). Le imposte non sono soggette a riduzione. La commissione di estinzione anticipata è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione; se applicata in misura superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, l’addebito è illegittimo e va restituito integralmente.

Il Fatto

La parte ricorrente stipulava in data 13.12.2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l’intermediario resistente, per un montante lordo di € 30.480,00, da restituire mediante 120 rate mensili di € 254,00 ciascuna. Nel maggio 2024, in corrispondenza della rata n. 49 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento.

Esperito invano il reclamo, la ricorrente chiedeva il rimborso di € 1.893,57, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, e la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 150,98, asseritamente addebitata in modo illegittimo. L’intermediario eccepiva in via preliminare la sospensione del ricorso per una questione interpretativa rimessa alla CGUE, la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dell’intermediario del credito e, nel merito, la non rimborsabilità dei costi up-front e la legittimità della penale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando il consolidato indirizzo dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 6167/2014; Collegio di Bologna n. 3676 del 04/04/2017). Sul punto di diritto richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Quanto al regime applicabile, poiché il contratto è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, il Collegio ritiene che, in virtù della disciplina di diritto intertemporale dettata dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023, continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019. Resta fermo che le imposte non sono soggette a riduzione.

Sul criterio di rimborso, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019: le parti possono declinare in modo differenziato i costi up-front rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica. Il Collegio dà atto di aver mutato il proprio precedente orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, estendendo la riduzione anche al compenso per l’attività di intermediazione creditizia.

Applicando tali criteri, il Collegio determina in € 1.216,41 la somma ancora dovuta, qualificando come up-front le commissioni di attivazione e le provvigioni dell’intermediario del credito e come recurring le commissioni di gestione, sulla scorta della decisione n. 8753 del 24.07.2024. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, richiamate le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 e n. 11679/21, il Collegio rileva che l’importo rimborsato in anticipo era pari a € 14.920,14 e che l’indennizzo applicato superava l’1% di tale importo, con conseguente illegittimità dell’addebito e restituzione integrale di € 150,98, secondo l’indirizzo del Collegio di Roma (decisione n. 8414 dell’11.05.2020). L’importo complessivo dovuto è quindi di € 1.367,39, arrotondato a € 1.367,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo; respinta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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