Operazioni con carta di debito non autorizzate (ABF Collegio di Roma n. 1959 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento effettuate con carta di debito, una volta accertata la regolare autenticazione delle stesse mediante tecnologia microchip e corretta digitazione del codice PIN, senza malfunzionamenti o compromissioni dei sistemi dell’intermediario, il cliente che ne disconosca la riferibilità e ne chieda il rimborso è tenuto a fornire un’allegazione circostanziata della dinamica della truffa asseritamente subita. L’allegazione generica, lacunosa o contraddittoria non consente di ricostruire, nemmeno in via presuntiva, una plausibile ipotesi alternativa all’utilizzo imputabile al titolare e fonda pertanto una presunzione di colpa grave a suo carico. Integra inoltre negligenza l’omesso tempestivo blocco della carta dopo la perdita del relativo possesso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto con carta di debito collegata, riferisce di aver inserito la carta in un ATM dell’intermediario per un prelievo di contanti, senza portarlo a termine, e di aver perso il possesso del mezzo di pagamento. Nei giorni successivi apprende che con quella carta sono state eseguite tre operazioni, per complessivi Euro 3.974,00: due prelievi da Euro 2.000,00 ed Euro 1.850,00 e un pagamento da Euro 124,00.
La ricorrente imputa la responsabilità alla banca, che non avrebbe garantito sicurezza nei propri spazi, nega dolo o colpa grave a proprio carico e chiede l’accertamento della natura fraudolenta delle operazioni, il rimborso integrale e la restituzione del contributo di Euro 20,00. L’intermediario resiste sostenendo la regolare autenticazione dei prelievi, l’invio tempestivo degli alert SMS e il ritardo nel blocco della carta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la fattispecie nella disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della direttiva PSD 2 e del regolamento (UE) n. 2018/389 in tema di autenticazione forte del cliente. È incontestato che la ricorrente abbia inserito la carta nell’ATM e digitato correttamente il PIN, perdendo poi il possesso del mezzo di pagamento.
Dalle evidenze istruttorie dell’intermediario risulta che le operazioni sono state correttamente autenticate, registrate e contabilizzate, senza errori di digitazione del PIN, al primo tentativo e con utilizzo della tecnologia microchip. Non emergono malfunzionamenti o compromissioni dei sistemi, pur nei limiti dell’istruttoria sommaria propria di questo Arbitro.
Il punto decisivo è però l’allegazione della ricorrente. Il Collegio la ritiene insufficiente e contraddittoria: in ricorso si assume che la carta sia stata trattenuta dall’ATM, in repliche che sia stata sottratta da ignoti presenti nell’area self. Manca una ricostruzione verosimile della truffa, anche solo presuntiva. Tale carenza, a fronte dei puntuali riscontri documentali dell’intermediario, fonda la presunzione di colpa grave del titolare, secondo l’orientamento richiamato dello stesso Collegio (ABF Roma n. 1319/2025, n. 10452/2024, n. 11050/2024, n. 23474/2021, n. 1861/2023, n. 4061/2023, n. 10723/2019, n. 8058/2022).
Il Collegio aggiunge un ulteriore profilo di negligenza: la ricorrente ha lasciato l’ATM senza bloccare prontamente la carta, blocco effettuato solo alle 09:24 del giorno successivo, quando tutte le operazioni contestate erano già state eseguite. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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