Buoni fruttiferi postali: la richiesta di rimborso e la prescrizione del diritto (ABF Collegio di Napoli n. 3304 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, la competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario si valuta avendo riguardo alla causa petendi e non alla data di sottoscrizione del titolo. Se il rapporto negoziale è sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, ma è ancora produttivo di effetti, la controversia resta devoluta all’ABF quando la domanda attenga a vicende successive alla costituzione del rapporto, come il diritto al rimborso. Nel merito, il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del titolo. La richiesta di informazioni inviata all’intermediario non vale quale atto interruttivo quando l’avviso di ricevimento è privo del timbro che ne attesta l’effettiva ricezione e la documentazione dell’intermediario non ne conferma la consegna.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti all’ABF lamentando il rifiuto dell’intermediario di rimborsare 23 buoni fruttiferi sottoscritti negli anni 1997 e 1998, per i quali era stata eccepita l’intervenuta prescrizione. Sostiene di aver inviato all’intermediario, con raccomandata A/R, una richiesta di informazioni ricevuta il 25.3.2020, da qualificare come atto interruttivo della prescrizione. Chiede il riconoscimento del diritto a esigere i titoli maggiorati degli interessi fino alla scadenza, oltre al rimborso delle spese legali e del contributo.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, per essere i buoni sottoscritti prima del limite di competenza temporale, e ratione materiae, trattandosi di prodotti finanziari collocati per conto di altra emittente secondo normativa speciale. Nel merito deduce il rispetto della disciplina e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza ratione materiae, richiama l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, ricostruito nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5673 dell’8.11.2013, secondo cui sussiste la competenza dell’Arbitro nelle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi, sia per la misura dei rendimenti sia per il termine massimo di rimborso. L’eccezione è pertanto infondata.
Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Il Collegio richiama le Disposizioni ABF della Banca d’Italia, che circoscrivono la competenza alle controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data del ricorso, e la distinzione elaborata dalla decisione del Collegio di Milano n. 850/2023: quando il rapporto è sorto anteriormente ma è ancora produttivo di effetti, è decisiva la causa petendi, distinguendosi tra vizi genetici dell’atto e contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto.
Nel caso concreto i buoni, appartenenti alle serie AG e BA, risultano sottoscritti tra il 1997 e il 1998, quindi prima del limite temporale. Tuttavia la causa petendi attiene al diritto al rimborso, richiesto con reclamo del 15.05.2025, cioè a una vicenda successiva alla costituzione del rapporto. La competenza dell’Arbitro è dunque confermata.
Passando al merito, il Collegio individua per ciascuna serie la durata massima, la scadenza e il conseguente termine di prescrizione. Per i buoni di serie AG la scadenza si colloca nel 2014 e la prescrizione matura nel 2024; per quelli di serie BA la scadenza si colloca nel 2012 e la prescrizione matura nel 2022. Poiché il rimborso è stato richiesto solo con il reclamo del 15.05.2025, alla domanda di liquidazione era già intervenuta la prescrizione.
Il Collegio esclude poi che la richiesta di informazioni del 2020 possa valere come atto interruttivo. L’avviso di ricevimento prodotto è privo del timbro che ne attesterebbe l’effettiva ricezione, e l’intermediario ha depositato la distinta dell’ufficio guida e quella di consegna, dalle quali non si riscontra la ricezione della raccomandata. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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