Rimborso canone conto Plus si prova con documento di sintesi (ABF Collegio di Torino n. 2965 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’addebito di un canone mensile non pattuito integra una violazione dell’art. 118 TUB e delle condizioni economiche sottoscritte. Quando il documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente riporta un canone annuo pari a zero, l’intermediario non può pretendere il pagamento del canone né subordinare la gratuità a condizioni sconto non documentate. Le allegazioni della banca, prive di riscontro contrattuale, non superano le evidenze documentali prodotte in atti. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale resta invece subordinata all’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. e non può fondarsi su mere doglianze.

Il Fatto

Il ricorrente e la cointestataria, titolari di un conto corrente e di un deposito titoli collegato, contestano gli addebiti applicati dall’intermediario a partire dal 01.01.2025: un canone mensile di € 3,95, prima non applicato, e due imposte di bollo di € 1,00 ciascuna su un dossier titoli privo di valorizzazione.

Secondo i clienti, la banca avrebbe modificato le condizioni senza la comunicazione preventiva imposta dall’art. 118 TUB, ignorando le PEC inviate e riscontrando solo con e-mail generiche. L’intermediario replica che nessuna modifica unilaterale è intervenuta: il canone era dovuto sin dall’origine, ma fino al dicembre 2024 era compensato da uno sconto legato alla valorizzazione del deposito, venuto meno con la liquidazione dell’unico certificato. Le imposte di bollo, erroneamente addebitate, sono state rimborsate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina innanzitutto l’eccezione di improcedibilità per mancato rispetto dei sessanta giorni dal reclamo. La banca non l’ha formalmente sollevata e, in ogni caso, la funzione del reclamo si è esplicata sia sul canone sia sull’imposta di bollo. Il dubbio sul canale utilizzato per il riscontro resta sullo sfondo, ma da quella doglianza il ricorrente non fa discendere una domanda autonoma, bensì richieste che fuoriescono dalla competenza ratione materiae dell’ABF.

Nel merito, la questione centrale è se il conto ordinario sia stato trasformato in conto Plus. L’intermediario nega l’apertura del conto Plus e sostiene che il deposito titoli sia stato semplicemente collegato al conto ordinario. Il Collegio tuttavia valorizza il modulo di adesione, che indica il regolamento del deposito sul conto ordinario, e la copia del contratto di conto Plus sottoscritta il 17.09.2020, in data contestuale alla richiesta di consulenza Plus, con la stessa numerazione del rapporto.

Le allegazioni della resistente – compreso l’estratto conto del quarto trimestre 2020 – non sono sufficienti a superare la ricostruzione delle evidenze contrattuali: le parti hanno concordato la trasformazione del conto ordinario in conto Plus. Poiché le condizioni economiche del conto Plus prevedono un canone annuo di zero euro, il Collegio accoglie la domanda di rimborso dei canoni addebitati e non restituiti.

Sull’imposta di bollo il Collegio rileva che l’intermediario ha rimborsato l’addebito di aprile 2025 prima del ricorso e quello di gennaio 2025 in data 18.09.2025. Il ricorrente non ha contestato il riaccredito né ha reiterato la domanda: sul punto è quindi cessata la materia del contendere. Risulta inoltre rimborsato il contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Quanto alla contestazione sul canale PEC, il Collegio osserva che il par. A2.10 del contratto autorizza la banca a utilizzare l’indirizzo e-mail indicato dal cliente. Poiché il ricorrente non nega di aver ricevuto i riscontri via mail, la censura è infondata. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, è sfornita di documentazione: il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio e la pretesa non può essere accolta.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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