Ritardo chiusura conto e risarcimento danno da mancata collaborazione intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 2067 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo ingiustificato nella chiusura del conto di pagamento richiesta dal consumatore, protrattosi oltre ogni termine ragionevole e superato solo dopo la presentazione del ricorso all’Arbitro, integra una mancanza di collaborazione dell’intermediario. A tale condotta il Testo Unico Bancario ricollega un pregiudizio meritevole di ristoro, quale risarcimento del danno anche non patrimoniale. Il danno, allegato dal ricorrente anche con espressioni non tecniche, è liquidabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in assenza di una domanda formulata in termini rigorosi. La procura al difensore conferita mediante il modulo pubblicato sul sito dell’Arbitro non richiede autenticazione della firma, non essendo il procedimento ABF un atto del processo civile.
Il Fatto
La ricorrente aveva aperto un nuovo conto presso altro intermediario e chiesto al resistente la chiusura del vecchio rapporto, tramite PEC e modulo dell’istituto, con accredito del saldo attivo di alcune centinaia di euro sul nuovo conto. Il conto veniva estinto solo il 14.10.2025, con contestuale accredito del saldo, dopo la presentazione del ricorso. La ricorrente lamentava inoltre di non poter più accedere ai documenti storici del rapporto, necessari anche per l’ISEE.
Ha chiesto l’accredito del saldo, i documenti di chiusura con gli allegati, le spese per l’eventuale assistenza legale e un indennizzo per il disagio. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità per difetto di procura autenticata e, nel merito, di aver provveduto tardivamente, contestando le altre domande.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il conferimento della procura è avvenuto mediante il modulo pubblicato sul sito dell’Arbitro, che non prevede l’autenticazione. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale non contemplano tale requisito né il potere certificativo del difensore, previsto dall’art. 83, terzo comma, c.p.c. limitatamente agli atti del processo civile.
Nel merito, il ricorso è parzialmente accolto quanto alla richiesta di una somma che indennizzi il ritardo. Il ritardo non è contestato: lo stesso intermediario dichiara la chiusura al 14 ottobre a fronte di una richiesta del 27 luglio, senza motivare le ragioni del ritardo e argomentando solo sui tempi della documentazione.
Il Collegio osserva che, anche prescindendo dal termine di dodici giorni lavorativi dell’art. 126-quinquiesdecies, comma 3, TUB, previsto per il caso di richiesta proveniente dall’intermediario subentrante, il trascorrere di oltre settanta giorni e la chiusura intervenuta solo dopo il ricorso sono indicativi di una mancanza di collaborazione. A tale condotta il Testo Unico Bancario ricollega un pregiudizio meritevole di ristoro, come emerge dall’art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB, che riconosce il diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Il danno è liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando come parametro la stessa previsione del TUB che misura in euro 40 la somma dovuta per il mancato rispetto degli obblighi di collaborazione. Quanto alla chiusura del conto, all’accredito del saldo e alla consegna della documentazione, è dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’intermediario soddisfatto le richieste dopo il ricorso. Non è invece esaminabile la domanda di rimborso dei canoni addebitati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2025, avanzata solo in sede di repliche, dove è precluso l’ampliamento della domanda iniziale. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone il contributo di euro 200,00 a favore della Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
- Art. 126-quinquies TUB – Contratto quadro
- Art. 126-septies TUB – Recesso