Estinzione anticipata finanziamento: rimborso costi up front dopo decreto Sostegni bis (ABF Collegio di Palermo n. 1346 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021 (25 luglio 2021), in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. L’art. 125-sexies TUB va interpretato in senso conforme alla sentenza Lexitor, come affermato dalla Corte cost. n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la parte della disciplina transitoria che richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza. La successiva modifica dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 ad opera dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023 non muta il principio per i contratti anteriori. I costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, sono ridotti dal Collegio in via integrativa secondo equità; per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF.
Il Fatto
Il ricorrente aveva estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Ha chiesto all’ABF il rimborso di € 1.143,32 per la quota non maturata della commissione di attivazione, della commissione di intermediazione creditizia e della commissione di gestione pratica, oltre interessi legali dal reclamo. Ha domandato anche, genericamente, la restituzione delle quote asseritamente trattenute dopo l’estinzione e € 200,00 per l’assistenza professionale.
L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto alle provvigioni dell’intermediario del credito e, nel merito, la non rimborsabilità dei costi up front, richiamando la sentenza U* Bank Austria (C-555/21) e la disciplina del d.l. n. 69/2023.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha disposto, non ogni altro organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda una controversia analoga. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione in ipotesi tassative, tra le quali non rientra quella invocata; manca inoltre una vera litispendenza, per difetto di comunanza di parti. L’intermediario non aveva neppure documentato il radicamento del rinvio. Il Collegio aveva già rigettato analoghe richieste.
Infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria erano stati emessi e sottoscritti dall’intermediario convenuto, che aveva gestito la procedura di estinzione e riscosso il debito residuo. Secondo il Collegio di coordinamento n. 6816/2018, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione, quando il mutuatario versa l’intero importo del conteggio estintivo; legittimato passivo è dunque l’accipiens, cioè chi riceve quel pagamento.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva distinto i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione da quelli anteriori, per i quali richiamava l’art. 125-sexies TUB e le norme secondarie vigenti alla sottoscrizione. La Corte cost. n. 263/2022 ha dichiarato illegittima quest’ultima parte, chiarendo che l’interpretazione conforme a Lexitor non era contra legem ma doverosa. Restano perciò fermi i principi del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo secondo equità per i costi istantanei in mancanza di una clausola proporzionale. La modifica introdotta dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023 non incide sui contratti anteriori.
Applicando tali criteri, la commissione di istruttoria e quella di attivazione sono state qualificate up front, perché remunerano attività preliminari alla conclusione del contratto. Altrettanto vale per le provvigioni dell’intermediario del credito, essendo intervenuto un agente in attività finanziaria con incarico riferito alla fase antecedente al perfezionamento. La commissione di gestione pratica è stata invece ritenuta recurring. Scomputati i rimborsi già ricevuti, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario a restituire € 673,73 oltre interessi legali dal reclamo.
Respinta la domanda di restituzione delle quote di ammortamento asseritamente trattenute, priva di prova. Negato anche il rimborso delle spese di assistenza professionale: secondo il Collegio di coordinamento n. 4580/2025 mancava l’oggettiva necessità del ricorso al legale, non emergendo comportamenti gravemente scorretti o questioni particolarmente complesse, e difettava comunque la prova del danno.
Nota della Redazione
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