Preavviso di segnalazione ai SIC, elezione di domicilio e prova della ricezione (ABF Collegio di Milano n. 2291 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai Sistemi di Informazione Creditizia costituisce un atto recettivo ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. e si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La procura conferita a una società di gestione del debito, con richiesta di essere l’unico interlocutore, non integra una elezione di domicilio idonea a imporre all’intermediario l’invio delle comunicazioni a un indirizzo diverso da quello del cliente. La ricezione del preavviso può essere provata anche mediante un servizio di postalizzazione privata, quando la tracciatura, la coincidenza dei dati e la compatibilità temporale tra emissione e recapito rendano attendibile la consegna. L’omissione del preavviso non inficia la legittimità della segnalazione, ma può fondare soltanto una tutela risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un contratto di prestito personale e, consultando la visura, rilevava segnalazioni negative a proprio nome presso i principali SIC. Contestava il difetto del presupposto formale: di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione previsto dal Codice di condotta. Sosteneva inoltre che l’invio era stato effettuato all’indirizzo di residenza e non alla società procuratrice, cui aveva conferito procura speciale chiedendo di essere l’unico interlocutore per la gestione del debito.
Chiedeva in via principale l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni e la loro cancellazione; in via subordinata, che l’intermediario provasse la ricezione del preavviso con avviso di ricevimento, PEC o documentazione equipollente. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della doglianza sull’elezione di domicilio, non contenuta nel reclamo, e nel merito deduceva la validità dei preavvisi inviati e la loro avvenuta consegna.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di parziale difformità tra ricorso e reclamo. Rileva che la questione dell’inefficacia del preavviso per il suo inoltro all’indirizzo di residenza, anziché alla procuratrice, non era stata specificamente focalizzata nel reclamo. Anche volendo superare il profilo dell’inammissibilità, l’argomento è comunque infondato nel merito: nella comunicazione non è contenuta alcuna elezione di domicilio secondo le formalità richieste, e resta dimostrata la spedizione e la ricezione delle comunicazioni all’indirizzo del destinatario.
Passando al merito, il Collegio richiama la disciplina delle segnalazioni: l’art. 125 T.U.B., i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e il Codice di condotta approvato il 12 settembre 2019. Il preavviso deve essere preventivo rispetto alla prima segnalazione negativa e può essere inoltrato anche con mezzi elettronici idonei al tempestivo e sicuro recapito. Il Garante, con il provvedimento del 26 ottobre 2017, ha qualificato il preavviso come atto recettivo, con onere per l’intermediario di dimostrarne l’effettiva ricezione.
Il Collegio ricorda l’orientamento dei collegi territoriali sulle modalità idonee a provare la ricezione e richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012, secondo cui il convincimento va formato su tutti gli elementi di conoscenza offerti dagli atti. Ribadisce poi che, per la giurisprudenza consolidata, il preavviso è atto dovuto ma la sua omissione non inficia la legittimità della segnalazione: richiama sul punto la decisione n. 4519/23 del Collegio di Coordinamento, che ha escluso la natura di presupposto di legittimità dell’informativa, riconoscendo solo la tutela risarcitoria. Nel caso di specie il ricorrente non ha chiesto alcun risarcimento, limitandosi a insistere per la cancellazione.
Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente non ha mai dichiarato in modo esplicito che i preavvisi non gli fossero noti, pur essendo stati inviati all’indirizzo che coincide con quello indicato nel modulo del ricorso: non ha quindi superato la presunzione di conoscenza. L’intermediario ha prodotto tre missive con la relativa tracciatura del servizio di postalizzazione; la missiva del 22/12/2022 risulta recapitata il 3/1/2023, in data compatibile con l’emissione. Tali circostanze rendono idonea la modalità di consegna e dimostrata la ricezione, anche alla luce della decisione n. 4632/2023 del Collegio di Coordinamento sulla funzione del preavviso. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 125 TUB – Banche dati