Segreti tecnici e commerciali nell’offerta: onere di specificità e accesso difensivo (Cons. Stato n. 2150 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta ai sensi dell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici richiede una dichiarazione motivata che individui in modo chiaro e specifico le informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale, non essendo sufficiente un generico richiamo al know how aziendale. Il concetto di segreto va ricostruito tramite l’art. 98 cod. proprietà industriale: segretezza, valore economico in quanto segreta e adozione di misure adeguate. L’esclusione dall’accesso è ammessa solo se il concorrente prova che le informazioni riservate gli procurano un reale vantaggio competitivo. La decisione che accoglie l’istanza di oscuramento non equivale a un diniego di accesso difensivo: ove l’oscuramento venga annullato, il concorrente accede alla documentazione tramite la piattaforma, e resta fermo il rimedio dell’art. 35, quinto comma per l’accesso indispensabile alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società appellante, aggiudicataria di una procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale, aveva ottenuto dalla stazione appaltante l’oscuramento di alcune parti della propria offerta. La seconda classificata ottenne dal giudice amministrativo di primo grado l’annullamento di tale decisione, con conseguente ordine di ostensione, e il rigetto del ricorso incidentale dell’aggiudicataria.
Contro la sentenza del TRGA di Trento l’aggiudicataria propose appello, deducendo la prevalenza della riservatezza sul diritto di accesso e il carattere specifico delle motivazioni addotte a sostegno delle istanze di segretazione, riferite ai certificati bianchi, ai costi del personale, ai bilanci separati e all’analisi costi-benefici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura tassativa delle ipotesi di esclusione dall’accesso, che si pongono in tensione con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. L’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici subordina l’oscuramento alla dichiarazione motivata e alla prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali, nozione da ricostruire tramite l’art. 98 cod. proprietà industriale.
Richiamando propri precedenti, il Consiglio di Stato ribadisce che la segretezza deve essere oggettiva e non può fondarsi su un generico rischio di divulgazione del know how: occorre individuare oggetto, funzione e collegato vantaggio competitivo della conoscenza da proteggere. Sul punto richiama la giurisprudenza europea secondo cui l’amministrazione non è vincolata alla semplice affermazione dell’operatore.
Su questa base, le motivazioni della dichiarazione di riservatezza risultano generiche e insufficienti a fondare un oscuramento integrale: il riferimento agli accordi commerciali giustifica al più l’omissione dei dati dei fornitori, ma non l’esclusione dell’intero documento, con effetto sproporzionato. Parimenti eccessiva è la pretesa di segretare l’intera organizzazione aziendale, i costi del personale e i bilanci separati, i quali confluiscono in documenti soggetti a forme di pubblicità.
Il Collegio ritiene irrilevanti i principi della giurisprudenza europea sul bilanciamento in concreto tra riservatezza ed esigenze difensive, poiché oggetto del giudizio è l’impugnazione del provvedimento di oscuramento e non un’istanza di accesso motivata. L’annullamento dell’oscuramento consente al concorrente di accedere alle informazioni tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale; solo ove la decisione resista alle censure sarà necessaria un’istanza ex art. 35, quinto comma, con prova del nesso di indispensabilità. La riproposta domanda di accesso autonomo è inammissibile perché rivolta a un potere non ancora esercitato.
Nota della Redazione
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