La nullità dell’accertamento etilometrico travolge il potere prefettizio di revisione della patente (TAR Sicilia n. 3635 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 128 cod. strada presuppone la sussistenza di uno dei casi previsti dagli artt. 186 e 187 cod. strada e di dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici. Quando l’accertamento per guida in stato di ebbrezza sia stato dichiarato nullo dal giudice, viene meno il primo presupposto del potere prefettizio. L’atto di accertamento e il fatto accertato sono indissolubilmente legati: la caducazione del primo lo priva di attitudine a produrre effetti giuridici e non consente di assumere il fatto ad presupposto di ulteriori atti dell’amministrazione. Il provvedimento che impone la visita medica in luogo della restituzione della patente è pertanto illegittimo per difetto del presupposto del potere.

Il Fatto

La Prefettura aveva disposto la sospensione della patente ai sensi dell’art. 223, comma 1, cod. strada, per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada per guida in stato di ebbrezza alcolica. Con sentenza dell’8 settembre 2024 il Giudice di pace annullava quel provvedimento, rilevando che l’amministrazione non aveva provato l’osservanza degli obblighi sull’etilometro previsti dall’art. 379 del d.P.R. n. 495/1992 e dal disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990, con conseguente inattendibilità dell’accertamento.

Preso atto dell’annullamento, il ricorrente chiedeva la restituzione della patente. La Prefettura rigettava l’istanza, ritenendo che l’annullamento della sospensione non incidesse sull’obbligo di sottoposizione a visita presso la Commissione Medica Locale contenuto nella stessa ordinanza, e che avverso tale obbligo non fosse stata proposta impugnativa. Il ricorrente impugnava tale diniego per incompetenza, violazione del giudicato e difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la domanda di annullamento del provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di restituzione della patente, previo avviso alle parti circa la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 128 cod. strada, che consente di disporre la visita medica presso la Commissione Medica Locale qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Richiamando la giurisprudenza (TAR Latina, sez. II, sentenza n. 194 dell’8 marzo 2024), il TAR individua due presupposti della revisione: la sussistenza di uno dei casi degli artt. 186 e 187 cod. strada e l’esistenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti.

Nel caso concreto, l’annullamento del provvedimento di sospensione, fondato sulla nullità dell’accertamento eseguito nei confronti del ricorrente, comporta che non possa ritenersi integrato il primo presupposto. La declaratoria di nullità dell’accertamento non permette di considerare sussistente uno dei casi contemplati dagli artt. 186 e 187, né l’amministrazione ha offerto elementi contrari.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la nullità, derivando da un vizio procedurale, non eliminerebbe il fatto storico oggetto dell’accertamento. Atto di accertamento e fatto accertato sono indissolubilmente legati: la caducazione del primo lo priva dell’attitudine a produrre qualsiasi effetto giuridico e non consente di ritenere il secondo ancora sussistente e di assumerlo a presupposto di ulteriori atti. Difetta dunque il presupposto del potere prefettizio e l’atto impugnato va annullato.

La domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazioni e prove, non essendo suffragate le prospettazioni sul pregiudizio economico e morale. La parziale soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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