Fascia di tutela fluviale e prevalenza del PTCP sugli strumenti urbanistici comunali (TAR Emilia-Romagna n. 544 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In un’area ricompresa nella fascia di tutela fluviale, le previsioni del PSC e del RUE vanno lette alla luce dei vincoli sovraordinati dettati dal PTPR e dal PTCP, che prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali. L’art. 143, comma 9, D. Lgs. n. 42/2004 rende le prescrizioni del piano paesaggistico immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici. L’art. 4.3 del PTCP ammette gli interventi edilizi solo entro il territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 o urbanizzato successivamente nei limiti ivi indicati. La ricomprensione dell’area nell’ambito AUC non determina alcuna edificabilità automatica, richiedendosi una verifica concreta dei presupposti in rapporto ai vincoli esistenti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile residenziale ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena, ha presentato istanza per ottenere il permesso di costruire un ampliamento dell’edificio esistente mediante creazione di due unità immobiliari, allegando la relazione paesaggistica. L’area interessata ricade nella Zona Urbanizzata n. 17 del Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa, soggetta a vincolo paesaggistico ex D.M. 3 marzo 1976, oltre che nella fascia di tutela fluviale del torrente Zena.
Espletata la conferenza di servizi, la Città Metropolitana ha rilevato che al 29 giugno 1989 il lotto era esterno al territorio urbanizzato. Il Comune ha quindi concluso negativamente la conferenza e, respinte le osservazioni, ha negato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. L’area rientra pacificamente nella fascia di tutela fluviale di cui all’art. 2.3 del PSC, con conseguente applicabilità dell’art. 4.3 del PTCP, che limita gli interventi edilizi ammissibili per evitare l’aumento del carico urbanistico nelle zone a rischio idraulico.
La norma consente l’edificazione solo sulle costruzioni legittimamente esistenti o all’interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989, oppure urbanizzato successivamente e tale al 11 febbraio 2003. Il Collegio accerta che l’area è entrata nel perimetro urbanizzato solo con la variante PRG del 18 gennaio 2000, dunque in epoca successiva. L’intervento risulta pertanto non consentito.
Il ricorrente sostiene la soccombenza del PTCP rispetto a PSC e RUE, che a suo dire ammetterebbero l’ampliamento. La tesi non è condivisa: trattandosi di area in fascia di tutela fluviale, gli strumenti comunali vanno letti alla luce dei vincoli sovraordinati di competenza regionale e metropolitana, con prevalenza di questi ultimi. La legenda della Tavola PSC richiama espressamente l’art. 4.3 del PTCP, riprodotto nell’art. 2.3 delle norme del PSC, e l’art. 9 del RUE subordina ogni possibilità di intervento al rispetto delle norme di tutela del PSC e del PTCP.
Il Collegio richiama l’art. 143, comma 9, D. Lgs. n. 42/2004, che rende le prescrizioni del piano paesaggistico immediatamente cogenti e prevalenti. Osserva inoltre che neppure in forza dei vigenti PSC e RUE l’intervento sarebbe sicuramente ammissibile: il PSC ha ricompreso l’area nel territorio urbanizzato ma non in quello urbanizzabile, senza edificabilità automatica, e gli AUC risultano individuati sull’intero territorio comunale, richiedendosi una verifica in concreto dei presupposti. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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