Calcolo ferie e anzianità nel passaggio da part-time a full-time (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13994 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto collettivo, la violazione o falsa applicazione delle clausole è parificata alla violazione di norme di diritto, con la conseguenza che le stesse vanno interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate. Ai fini del calcolo delle ferie del lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno, il giudice di merito deve applicare l’art. 3 comma 11 del CCNL, che richiama “tutti gli istituti contrattuali” e dunque anche la determinazione dei giorni di ferie. È invece errata l’esegesi che relega tale clausola ai soli fini retributivi, dovendo il giudice valutare, in concreto, eventuali profili discriminatori raffrontando le posizioni dei lavoratori sempre part-time, di quelli transitati al full-time e di quelli sempre full-time, in ossequio al principio per cui il numero dei giorni di ferie va rapportato alla durata della prestazione effettivamente svolta e all’anzianità posseduta. La motivazione per relationem a un precedente del medesimo ufficio è ammissibile, se il giudice dà conto dell’identità contenutistica della fattispecie.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società concessionaria autostradale dal 2009 con contratto a tempo parziale, aveva ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo pieno a decorrere dal 2014. Egli agiva in giudizio per sentir accertare il diritto a vedersi riconosciuta, ai fini del calcolo delle ferie annualmente spettanti, l’intera anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione, con il conseguente incremento del monte ferie in applicazione dell’art. 29 del CCNL di categoria, e per far dichiarare l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 3 del CCNL ai criteri di calcolo delle ferie.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria. La questione centrale riguarda il criterio di computo dell’anzianità pregressa nel passaggio dal part-time al full-time ai fini della maturazione delle ferie.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per pregiudizialità logico-giuridica, il secondo motivo con cui si deduceva la nullità della sentenza per avere il giudice d’appello motivato con il solo rinvio a un proprio precedente, senza confrontarsi con le allegazioni difensive. Il motivo è infondato: la motivazione per relationem è ammissibile, poiché l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di esporre le ragioni della decisione anche con riferimento ai precedenti conformi, a condizione che si dia conto dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto (richiamati Cass. n. 3367/2011 e Cass. n. 8053/2012). Nella specie il giudice d’appello aveva esplicitato gli elementi di fatto e di diritto e preso in considerazione tutte le censure della società.
Passando al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ne rileva la fondatezza. Sul piano processuale ricorda che la violazione delle clausole del contratto collettivo è parificata alla violazione di norme di diritto, sicché l’interpretazione va condotta con i criteri codicistici di ermeneutica negoziale, che costituiscono criterio interpretativo diretto e non più canone esterno (richiamate Cass. n. 15934/2020 e Cass. n. 5533/2016). Il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma vanno ugualmente apprezzati (richiamate Cass. n. 2996/2023 e Cass. n. 30141/2022).
Nel merito, la Corte ritiene inesatta l’interpretazione operata dalla Corte distrettuale, che aveva sostanzialmente ricondotto l’art. 3 comma 11 del CCNL ai soli fini retributivi. Tale esegesi non è conforme al dato letterale: la clausola disciplina il passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell’applicazione di “tutti gli istituti contrattuali” e, pertanto, anche del calcolo dei giorni di ferie. Essa è errata anche sul piano logico-sistematico, poiché la conclusione secondo cui il lavoratore sempre a tempo parziale maturerebbe più ferie rispetto a chi è transitato al full-time non considera che per il part-time opera il particolare computo del comma 18 dell’art. 29, mentre solo dopo la trasformazione il calcolo avviene a giorni e il passato deve essere valutato secondo l’art. 3 comma 11.
La Corte afferma dunque il principio per cui il giudice di merito, ai fini del calcolo delle ferie del personale transitato da part-time a full-time, deve applicare l’art. 3 comma 11 del CCNL e valutare, se del caso, eventuali profili discriminatori, assumendo a termine di riferimento il comma 18 dell’art. 29, onde verificare se sussista logicità, razionalità e non disparità tra lavoratori sempre part-time, lavoratori transitati e lavoratori sempre full-time. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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