Il calendario regionale delle rievocazioni storiche non autorizza l’impiego di animali (TAR Toscana n. 1203 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la Giunta regionale approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica ha funzione meramente ricognitiva del carattere storico-culturale degli eventi. Essa non possiede alcun valore autorizzativo, né per lo svolgimento della manifestazione né, tanto meno, per l’impiego degli animali. L’autorizzazione all’impiego di animali nelle manifestazioni resta riservata al Comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 59/2009. Ne deriva che il soggetto che intenda tutelare le specie animali coinvolte è privo di interesse ad agire avverso l’atto di calendarizzazione, non costituendo questo né presupposto né atto connesso all’iter autorizzativo. La questione di legittimità costituzionale della norma regionale che ha soppresso il previo parere della ASL è irrilevante nel giudizio in cui l’impugnativa sia inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, ente del terzo settore per la tutela degli animali, impugna la DGR 9 settembre 2024 n. 1002 con cui la Regione Toscana approva il calendario delle manifestazioni di rievocazione storica per l’annualità 2025. Tra gli eventi calendarizzati figura una manifestazione che si svolge in un Comune della provincia grossetana, consistente in una gara in cui i concorrenti spingono carriole su cui sono poste rane prelevate in natura.
Il provvedimento, originariamente impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato trasposto davanti al TAR con ricorso notificato il 20.01.2025. La ricorrente lamenta la violazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 357/1997, oltre all’illegittimità costituzionale dell’art. 15 L.R. n. 59/2009 come novellato. Con motivi aggiunti impugna la nota regionale di diniego all’espunzione della manifestazione. Si costituiscono la Regione, il Comune e la Pro Loco organizzatrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. La delibera impugnata trova fondamento nell’art. 3 L.R. n. 27/2021, che affida alla Giunta l’approvazione del calendario annuale su parere del Comitato delle rievocazioni storiche. Il calendario si limita a riconoscere il carattere storico-culturale degli eventi, conferisce titolo per concorrere ai contributi regionali e per fruire dell’attività promozionale, oltre all’uso del logo regionale.
Il TAR esclude che tale attività abbia valore autorizzativo. Il quadro normativo dell’impiego di animali negli spettacoli pubblici è diverso: il RD n. 773/1931, agli artt. 68 e 69, richiede l’autorizzazione di pubblica sicurezza o la SCIA al SUAP. A livello regionale, l’art. 15 L.R. n. 59/2009 attribuisce al Comune il potere di autorizzare le manifestazioni che impiegano animali. Per la manifestazione in questione, dunque, non occorre alcuna autorizzazione regionale né l’inserimento nel calendario.
Il Collegio sottolinea che l’evento si svolge dal 1977 e che la prima disciplina sulle rievocazioni risale alla L.R. n. 5/2012. L’annullamento della delibera non recherebbe alcun beneficio alla tutela delle specie animali, perché l’atto non è presupposto dell’iter autorizzativo. Il suo annullamento pregiudicherebbe solo incentivi economici e promozionali degli organizzatori, estranei agli interessi della ricorrente. La stessa ricorrente ha impugnato, con separato gravame, l’autorizzazione comunale relativa all’anno 2024.
Il TAR ritiene quindi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 L.R. n. 59/2009, richiamando il principio per cui il giudice non può sollevare una questione dalla cui risoluzione non dipenda la decisione, secondo Corte cost., ordinanza n. 130 del 1971. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso, con compensazione delle spese per la peculiarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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