Cambio di cognome del minore: onere probatorio e interesse pubblico alla stabilità (TAR Piemonte n. 194 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cambiamento del cognome ai sensi dell’art. 89 d.p.r. n. 396/2000, la posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo e il Prefetto esercita un potere discrezionale, bilanciando l’interesse individuale con l’interesse pubblico alla stabile identificazione della persona nella comunità sociale. A fronte di deduzioni precise e documentate dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, l’Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento. Tuttavia, le circostanze poste a fondamento della richiesta costituiscono presupposto di fatto della domanda e il loro onere di allegazione e prova grava sull’istante. In difetto di tale dimostrazione, il diniego opposto dall’Amministrazione non è illegittimo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato alla Prefettura di Cuneo istanza per ottenere il cambiamento del cognome del figlio minore, chiedendo di eliminare dal cognome paterno l’inciso che, in portoghese, significa “nipote”. A fondamento della richiesta hanno dedotto che tale inciso sarebbe stato aggiunto dal padre per distinguersi da un nonno materno omonimo.
Esperita la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, la Prefettura ha rigettato l’istanza. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte. La notificazione, effettuata presso la sede dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, è stata rinnovata su assegnazione del Collegio ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La decisione muove dalla ricostruzione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa. La valutazione del Prefetto si configura come potere discrezionale, che bilancia l’interesse dell’istante con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome.
Il TAR richiama l’indirizzo secondo cui, a fronte di deduzioni precise dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, l’Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento. Il Collegio tiene conto dell’esigenza di un’interpretazione attenta alle istanze identitarie e alle fonti sovranazionali, richiamando Cons. Stato n. 8422/2023 e Cons. Stato n. 4578/2025.
Applicando tali principi, il TAR ritiene che la valutazione prefettizia non sia illegittima. I ricorrenti non hanno dedotto e documentato precise ragioni attinenti alla tutela dell’identità personale del minore, tali da rendere recessivo l’interesse pubblico alla stabilità del cognome. In particolare, non è stata prodotta la documentazione attestante il cambio di cognome del padre effettuato all’estero né le relative motivazioni, pur trattandosi di atti nella disponibilità degli istanti.
Ne risulta sfornita di prova la deduzione sull’aggiunta del cognome per evitare l’omonimia con il nonno materno. Il Collegio osserva inoltre che non è stata provata la circostanza che il padre sarebbe l’unico della famiglia ad avere l’aggiunta. Anche aderendo alla prospettazione di fatto, la presenza dell’inciso nel cognome del minore non assume di per sé i connotati di un grave pregiudizio, essendo l’inciso anche cognome degli altri ascendenti paterni. La sua eliminazione comporterebbe una distinzione tra padre e figlio in contrasto con l’interesse pubblico alla stabilità del cognome, in assenza di serie e comprovate ragioni identitarie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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