Gara sanitaria, adattatori omessi ma materiale di consumo in sconto merce (TAR Sicilia n. 3676 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’omessa esplicitazione, in seno all’offerta tecnica, di un accessorio necessario all’esecuzione di una modalità di campionamento prevista dal capitolato non integra di per sé causa di esclusione quando l’apparecchiatura offerta è comunque idonea a soddisfare il requisito minimo. Se l’accessorio costituisce materiale di consumo che il capitolato impone di fornire in sconto merce, la sua mancata indicazione non incide sull’entità e sul prezzo dell’offerta e integra una mera irregolarità ininfluente rispetto all’integrità della stessa. Il requisito minimo attiene alla capacità tecnica dello strumento, non alla analitica elencazione documentale degli elementi che la consentono.
Il Fatto
Una società, seconda classificata nella gara indetta da una azienda sanitaria provinciale per la fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici per emogasanalisi, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata. Dopo aver acquisito l’offerta della concorrente, la ricorrente vi ravvisava vizi tali da imporne l’esclusione.
Il nucleo della doglianza riguardava il capitolato tecnico, che tra le caratteristiche minime degli strumenti richiedeva l’esecuzione dell’analisi su sangue intero da siringhe, da capillare e da fiale. La ricorrente sosteneva che la documentazione tecnica dell’aggiudicataria richiamasse solo siringhe e capillari e che gli adattatori indispensabili al campionamento da fiala non fossero stati offerti. Da qui la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, di aggiudicazione in proprio favore o di subentro, con accertamento dell’inefficacia del contratto e risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la questione tecnica, osservando che, per stessa ammissione della ricorrente, il campionamento da fiala è possibile con il semplice utilizzo di un adattatore. La proiezione video prodotta dalla controinteressata documenta l’inserimento e la processazione di un campione in fiala nel macchinario offerto. Il giudice ne deduce che l’apparecchiatura consente il campionamento anche mediante fiale, sicché deve escludersi che lo strumento sia privo di uno dei requisiti minimi richiesti.
La controversia si riduce, quindi, alla rilevanza della mancata indicazione in offerta degli adattatori. Sul punto la sentenza valorizza la circostanza che l’aggiudicataria ha inserito espressamente solo gli adattatori necessari ai controlli di qualità annuali, giustificando la limitazione con il carattere residuale del campionamento da fiala nella prassi.
Ciò che il Tribunale ritiene decisivo è però altro. Gli adattatori hanno un costo irrisorio; soprattutto, per caratteristiche e natura, rientrano tra i materiali di consumo che il capitolato impone di fornire in sconto merce, senza alcun onere economico aggiuntivo per la stazione appaltante. Ne deriva che la loro esplicita ricomprensione nell’offerta non avrebbe inciso sull’entità della stessa né sul prezzo offerto.
L’omessa indicazione dell’idoneità del macchinario a processare campioni in fiala non comporta dunque il difetto di un requisito dell’offerta, ma integra una mera irregolarità nella sostanza ininfluente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di causa liquidate in favore dell’amministrazione e dell’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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