Avviso orale antimafia senza contestualità dei precedenti penali (TAR Emilia-Romagna n. 1434 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 non richiede la contestualità dei precedenti penali: la misura di prevenzione personale è legittimamente adottata anche sulla base di precedenti non recentissimi, purché il provvedimento contenga un’adeguata e autonoma valutazione degli elementi indiziari e dia conto del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del destinatario. La motivazione per relationem al parere del Questore non vizia il decreto, se il provvedimento finale contiene comunque un’ampia esposizione delle ragioni della scelta. Il ricorso che si limiti a narrare la vicenda senza enucleare specifici motivi di illegittimità è infondato, non già inammissibile, quando le censure dedotte siano comunque enucleabili dal complesso delle argomentazioni svolte.

Il Fatto

La ricorrente era stata destinataria di un decreto penale di condanna, ritualmente opposto, per il reato di esercizio della pesca abusiva in area vietata e con attrezzature non consentite. Successivamente il Questore aveva adottato nei suoi confronti un avviso orale ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale misura la destinataria aveva presentato ricorso gerarchico, deducendo l’assenza dei presupposti di legge e la risalenza dei precedenti penali; il Prefetto aveva però respinto l’istanza, e la misura era stata impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso si poneva “ai limiti dell’inammissibilità”, poiché conteneva solo una narrazione della vicenda e non enucleava specifiche ragioni di illegittimità del provvedimento. Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto di poter individuare nella prospettazione della ricorrente la volontà di censurare la carenza motivazionale dell’avviso orale e la qualificazione della stessa come persona “dedita alla commissione di reati”.

Nel merito, la censura è stata respinta. Il provvedimento impugnato, pur rinviando per relationem alle controdeduzioni del Questore non allegate al ricorrente, conteneva un’ampia e autonoma valutazione degli elementi indizianti, idonea a sostenere il giudizio di pericolosità sociale. Il TAR ha valorizzato la particolare gravità dell’ipotesi di reato contestata, incidente sulla salute e sicurezza pubblica, e il quadro della personalità emergente dagli accertamenti di polizia, che evidenziavano precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione clandestina.

Quanto alla risalenza dei precedenti, il Collegio ha chiarito che la loro non recentezza non osta all’adozione della misura, la cui funzione è quella di contrastare “ex ante” la commissione di reati. La prognosi di pericolosità ben può essere formulata anche sulla base di elementi non attuali, quando il quadro complessivo delinei una personalità incline alla devianza. Il giudizio prognostico richiesto dalla legge non esige infatti che i precedenti siano temporalmente prossimi: ciò che rileva è che il provvedimento dia conto delle ragioni per cui l’interessato sia da ritenere socialmente pericoloso.

La ricorrente non aveva inoltre dispiegato alcuna difesa in vista dell’udienza pubblica, né aveva confutato le argomentazioni poste a base del rigetto dell’istanza cautelare. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso infondato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *