Cambio di destinazione in fascia di rispetto cimiteriale e parere sanitario (TAR Toscana n. 274 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, previsto dall’art. 338, comma 7, r.d. n. 1265/1934, non è ammesso in modo automatico e indiscriminato. La disposizione, in quanto derogatoria del divieto assoluto di edificazione, va interpretata in senso restrittivo e richiede una valutazione preventiva di compatibilità dell’intervento con gli interessi pubblici tutelati. Assume rilievo decisivo la distanza dell’edificio dal cimitero e la compatibilità della destinazione abitativa con le condizioni igienico sanitarie. Il parere dell’azienda sanitaria, pur non imposto dalla norma, può essere legittimamente acquisito dal Comune come approfondimento istruttorio.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato posto a 6,5 metri dal confine del cimitero. Hanno chiesto al Comune un parere preventivo per il recupero e il consolidamento dell’immobile, con cambio di destinazione da magazzino a civile abitazione. Il Comune ha espresso parere negativo, richiamando il parere della commissione edilizia e quello dell’azienda sanitaria, per contrasto con l’art. 338 r.d. n. 1265/1934 e con il regolamento urbanistico.

Dopo le osservazioni dei ricorrenti e un nuovo parere sanitario, il Comune ha confermato le proprie determinazioni e ha archiviato la pratica. I ricorrenti hanno impugnato la nota di conferma, il parere sanitario e il parere della commissione edilizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso. La nota impugnata è stata adottata dopo il riesame sollecitato dalle osservazioni difensive e dopo ulteriori approfondimenti istruttori: non ha quindi natura meramente confermativa, e il termine decadenziale decorre dalla sua comunicazione. Sono disattese anche le eccezioni dell’azienda sanitaria: le censure investono sia i provvedimenti comunali sia i pareri richiamati, e l’intimazione dell’Azienda vale quanto meno come denuntiatio litis.

Nel merito il Tribunale richiama il consolidato indirizzo, anche proprio (T.A.R. Toscana, sez. III, n. 284 del 2019; T.A.R. Toscana, sez. III, n. 93 del 2021), secondo cui il vincolo cimiteriale è inedificabilità ex lege di carattere assoluto, che si impone agli strumenti urbanistici. Gli interventi consentiti dal settimo comma sono eccezionali e di stretta interpretazione.

La possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti non può quindi prescindere da una valutazione preventiva, da svolgersi sulle circostanze del caso concreto, circa l’effettiva compatibilità dell’intervento con gli interessi protetti. Ammettere il contrario significherebbe consentire qualsiasi cambio di destinazione di beni vicinissimi ai cimiteri e la stabile permanenza di persone in condizioni di salubrità inadeguate, frustrando le finalità della norma.

Nel caso concreto il cambio da magazzino ad abitazione è inammissibile per l’estrema vicinanza al cimitero: 6,5 metri, a fronte di una fascia di rispetto di 200 metri, riducibili nei soli casi dell’art. 338, comma 4, e previo parere favorevole delle aziende sanitarie. Ne deriva l’incompatibilità con le condizioni igienico sanitarie richieste per gli immobili destinati ad abitazione stabile. La motivazione è sufficiente a sostenere il parere negativo. Il parere dell’azienda sanitaria, pur non previsto dalla norma, è stato legittimamente acquisito a titolo di approfondimento istruttorio.

Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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