Revoca licenza porto d’armi al coniuge del querelato e difetto di istruttoria (C.G.A.R.S. n. 185 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto della coabitazione con il destinatario di denunce-querele per reati non collegati all’uso delle armi non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo né il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, in difetto di ragioni che riguardino specificatamente il convivente o la sua inidoneità a custodire in sicurezza le armi. La p.a. che fondi il giudizio prognostico negativo su un’indagine penale a carico del coniuge deve tener conto delle emergenze procedimentali che ne riducono il valore indiziante, comprese le deduzioni difensive e l’esito del procedimento penale. I provvedimenti così adottati sono illegittimi per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità, dovendo l’amministrazione scegliere l’opzione meno pregiudizievole, come l’onere di custodire le armi in altro luogo sicuro. La responsabilità della p.a. per provvedimenti annullati ha natura extracontrattuale e richiede la prova dell’elemento psicologico, non desumibile dal solo annullamento in un ambito di ampia discrezionalità.

Il Fatto

Il Questore di Agrigento disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nei confronti di una signora, moglie convivente di un soggetto deferito all’autorità giudiziaria per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, violenza privata e invasione di terreni. Successivamente il Prefetto adottava, ai sensi dell’art. 39 TULPS, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, richiamando le stesse ragioni.

La donna impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’incompletezza dell’istruttoria e il difetto di motivazione, e chiedeva il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, integrato da motivi aggiunti, e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello, reiterando la domanda risarcitoria; le amministrazioni resistenti chiedevano la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente l’appello. La questione centrale riguarda la possibilità di fondare provvedimenti restrittivi in materia di armi su fatti riferibili a un terzo, nella specie il coniuge, e non al destinatario degli atti. Sul punto la Corte afferma che la sola coabitazione con il soggetto destinatario di querele per reati estranei all’uso delle armi non basta: occorrono ragioni che concernano specificatamente il convivente o la sua inidoneità a custodire le armi in sicurezza.

Il secondo passaggio investe l’istruttoria. La p.a., nel formulare il giudizio prognostico negativo, non ha valutato le emergenze procedimentali che deponevano per una dequotazione del valore indiziante della semplice annotazione dell’indagine a carico del coniuge. La difesa aveva precisato che il contrasto riguardava i confini tra due fondi e che una delle due querele era stata archiviata per ne bis in idem. Soprattutto, la Corte valorizza la richiesta di archiviazione del P.M., anteriore al primo provvedimento, nella parte in cui escludeva che fosse stata posta in essere alcuna minaccia o violenza. Tali deduzioni restano prive di riscontro negli atti impugnati, da qui il difetto di istruttoria.

Il Collegio aggiunge un autonomo profilo di illegittimità per violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione deve scegliere, tra le opzioni idonee a soddisfare l’interesse pubblico, quella meno pregiudizievole per il privato, tanto più quando i provvedimenti si fondano su comportamenti di terzi. Doveva quindi, ad esempio, onerare il titolare della licenza di dimostrare di poter custodire le armi in altro luogo sicuro.

È invece infondata la censura sul risarcimento. La responsabilità della p.a. per provvedimenti illegittimi è di natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. e richiede la prova di tutti gli elementi, compreso quello psicologico. L’illegittimità acclarata dall’annullamento è solo un indice presuntivo della colpa, da valutare con gli altri; in materia di armi la discrezionalità è particolarmente ampia e la parte non ha dimostrato negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso di primo grado nei limiti della motivazione e annulla i provvedimenti, respingendo nel resto l’appello, ammettendo l’appellante in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, liquidando al difensore euro 1.000,00 oltre accessori e compensando le spese del doppio grado per il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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