Il dipendente promosso dopo il ventiseiesimo anno di servizio conserva il diritto allo scatto convenzionale da primo dirigente (TAR Lazio n. 11860 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 211, secondo comma, d.lgs. n. 217/2005 attribuisce al personale in qualifica di primo dirigente uno scatto convenzionale “dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti”, a prescindere dalla circostanza che i ventisei anni siano stati compiuti prima o dopo la promozione alla qualifica dirigenziale. Il beneficio costituisce un emolumento correlato all’anzianità di servizio, il cui riconoscimento non può essere escluso né assorbito per effetto dell’avvenuta promozione, dovendosi attribuire rilievo neutro al transito tra i ruoli. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra dirigenti con identica anzianità complessiva, in violazione dell’art. 3 Cost. La locuzione “fermo restando quanto previsto dal comma 2” conferma la doverosità dell’adeguamento dello scatto alla qualifica medio tempore conseguita.
Il Fatto
Il ricorrente, già primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, aveva maturato lo scatto convenzionale previsto per le qualifiche direttive dopo ventisei anni di effettivo servizio, prima di essere promosso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2019. A seguito della promozione, l’amministrazione non aveva più erogato alcuna somma a titolo di scatto convenzionale, ritenendo il precedente beneficio assorbito nella maggiore retribuzione dirigenziale e non dovuta la riattribuzione ai sensi dell’art. 211, secondo comma, del d.lgs. n. 217/2005. Il dipendente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’accertamento del diritto all’attribuzione dello scatto convenzionale nella nuova qualifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, prescindendo dall’eccezione di tardività del deposito difensivo dell’amministrazione sollevata dal ricorrente. Ha innanzitutto rilevato che non era contestata l’insussistenza, in capo al dipendente, di alcuna delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio indicate dall’art. 211, terzo comma, d.lgs. n. 217/2005. La questione centrale riguardava la possibilità di vedere riattribuito lo scatto convenzionale nella qualifica di primo dirigente, avuto riguardo al complessivo tenore dei commi 1 e 2 dell’art. 211.
La Corte ha condiviso l’orientamento secondo cui lo scatto convenzionale “dopo ventisei anni” costituisce un beneficio economico ancorato principalmente all’anzianità di servizio. Il secondo comma dell’art. 211 valorizza il servizio complessivamente maturato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, riconoscendo un effetto neutro al transito nella qualifica dirigenziale, che non determina alcun azzeramento dell’anzianità richiesta a tale scopo. Il dato letterale è confermato dalla locuzione “fermo restando” posta in apertura del primo comma, che lascia impregiudicata l’applicazione della disciplina dettata per i primi dirigenti.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la tesi del riassorbimento condurrebbe a un esito paradossale: il personale direttivo con minore anzianità, transitato nel ruolo dirigenziale prima della maturazione dei ventisei anni, cumulerebbe il beneficio con la retribuzione dirigenziale, mentre il personale con maggiore anzianità, promosso dopo aver già maturato il requisito, ne resterebbe privo. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., imponendo di trattare in modo diseguale situazioni sostanzialmente identiche sotto il profilo giuridico, senza alcuna ragione normativa, logica o teleologica.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto allo scatto convenzionale di cui all’art. 211, secondo comma, d.lgs. n. 217/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e ordinando all’amministrazione di corrispondere le differenze retributive, con gli interessi calcolati sui singoli ratei e, solo se superiore, la rivalutazione monetaria quale maggior danno, in ossequio al divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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