Cambio di destinazione d’uso e oneri di urbanizzazione anche senza nuove opere (TAR Toscana n. 1450 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile che determini il passaggio tra categorie funzionali autonome comporta un differente carico urbanistico e giustifica la debenza degli oneri di urbanizzazione, anche in assenza di nuove opere. La maggiore o minore onerosità della tipologia edilizia non si afferma in astratto, ma dipende dalle scelte di pianificazione comunale e dalle tabelle parametriche regionali recepite dal Comune. I provvedimenti applicativi non richiedono puntuale motivazione quando si conformano ai criteri delle tabelle. Il giudizio sul carico urbanistico si risolve nel confronto tra le tariffe unitarie fissate per le diverse destinazioni d’uso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato inefficace una SCIA relativa alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinazione d’uso di un immobile, da asilo nido a civile abitazione, e ha ordinato la rimozione degli effetti dannosi. L’impugnazione riguarda la sola parte dell’atto che impone il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La ricorrente sostiene che l’intervento non determini alcun aggravio, perché la destinazione residenziale comporta un carico urbanistico inferiore rispetto alla categoria servizi, con diminuzione delle superfici utili e senza aumento di unità immobiliari. Denuncia inoltre difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, stante la sua complessiva infondatezza, e passa al merito. Richiama l’orientamento secondo cui la debenza degli oneri è giustificata dal cambio di destinazione tra categorie funzionali in rapporto di reciproca autonomia, in ragione del differente carico urbanistico, a prescindere dalla realizzazione di nuove opere (Cons. Stato, sez. VI, n. 5326 del 2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 7664 del 2024).
Gli oneri di urbanizzazione compensano la collettività per il nuovo carico che si riversa sulla zona per effetto dell’attività edificatoria consentita (Cons. Stato, sez. IV, n. 4877 del 2020). Le opere di urbanizzazione hanno portata ampia e natura sovente indivisibile: non sono frazionabili in porzioni funzionali ai singoli nuovi insediati.
Ai sensi dell’art. 16, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, gli oneri si corrispondono sulla base delle tabelle parametriche regionali, recepite dal Comune con propria deliberazione. I provvedimenti applicativi non richiedono puntuale motivazione quando si conformano ai criteri delle tabelle. La maggiore o minore onerosità di una tipologia edilizia non si afferma in astratto: dipende dalle scelte urbanistiche comunali su quantità e qualità delle dotazioni di servizi, secondo la suddivisione per zone e le categorie di destinazione d’uso (art. 191 L.R. Toscana n. 65/2014), come già rilevato dalla stessa Sezione (TAR Toscana n. 541 del 2024; TAR Toscana n. 914 del 2025).
Nel caso concreto il Comune, richiamati gli artt. 183 e 184 L.R. n. 65/2014 e l’art. 250 della stessa legge, ha aggiornato le tabelle parametriche con determina dirigenziale, in difetto della deliberazione regionale. Il confronto tra le tariffe comunali mostra importi maggiori per gli insediamenti residenziali e inferiori per la categoria servizi. Tali determinazioni non sono state puntualmente contestate. Gli stessi parametri sono stati utilizzati dal tecnico della ricorrente per autocalcolare gli oneri, con risultato condiviso dal Comune, che ha chiesto il pagamento nella misura autodeterminata.
La maggiore onerosità della funzione residenziale risulta dunque accertata alla luce delle tariffe per la categoria della ristrutturazione edilizia. Anche la seconda doglianza è infondata: l’atto dà conto delle osservazioni dei proprietari e conferma l’onerosità correlata al mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, con oneri correttamente autocalcolati. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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