Revisione della patente: obbligo di avviso e motivazione sui dubbi di idoneità (TAR Calabria n. 1361 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente ex art. 128, comma 1, cod. strada presuppone un accertamento fattuale dal quale emergano dubbi ragionevoli sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica alla guida. L’esercizio del potere discrezionale non richiede il preventivo accertamento di illeciti penali, civili o amministrativi, ma il riscontro di circostanze oggettive e certe. L’amministrazione deve garantire il contraddittorio mediante l’avviso di avvio del procedimento e la comunicazione degli atti, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. Il provvedimento conclusivo deve essere puntualmente motivato, indicando le ragioni oggettive e concrete che hanno fatto sorgere il dubbio. Il giudizio sulla congruità della motivazione può essere soddisfatto dal rinvio agli atti richiamati, quando da essi emerga in modo chiaro la dinamica dei fatti e il contegno del conducente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il procedimento traeva origine dalla proposta della Polizia Stradale, formulata a seguito di un sinistro nel quale il veicolo condotto dal ricorrente aveva perso il controllo, abbattuto il guard-rail e terminato la corsa fuori dalla sede stradale, causando la detrazione di punti dalla patente.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 128 cod. strada e degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990, deducendo l’omesso avviso di avvio del procedimento e l’inadeguatezza dell’istruttoria sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida. Le amministrazioni resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 128, comma 1, cod. strada: la norma attribuisce agli uffici competenti il potere di sottoporre a visita medica o esame di idoneità il titolare di patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Il presupposto è un accertamento fattuale sottoposto a valutazione amministrativa, che deve essere compiuto nel contraddittorio dell’interessato.
Su questo piano il Tribunale ritiene rispettate le garanzie partecipative. La documentazione depositata dall’amministrazione dimostra che la nota di avvio del procedimento è stata notificata a mezzo raccomandata, che l’istanza di accesso è stata soddisfatta con trasmissione degli atti e che il ricorrente ha potuto presentare osservazioni, contestando l’adozione del provvedimento prima della sua emissione. L’attività procedimentale risulta quindi improntata al rispetto della dialettica con l’interessato, in applicazione degli artt. 7 e 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.
Quanto all’istruttoria, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il potere discrezionale non presuppone illeciti penali, civili o amministrativi, essendo sufficiente il riscontro di circostanze oggettive e certe tali da far sorgere un dubbio ragionevole (TAR Veneto, Sez. I, n. 482 del 2018). Il provvedimento deve poi essere puntualmente motivato, con indicazione delle ragioni oggettive e concrete del dubbio; il presupposto è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che collega il comportamento del titolare alle conseguenze dei fatti esaminati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2760 del 2008).
Nel caso concreto la motivazione per relationem al verbale di accertamento urgente risulta congrua. Da esso emergono la dinamica del sinistro, con ribaltamento del veicolo in area impervia in prossimità dei binari ferroviari, l’assenza di tracce di frenata e le dichiarazioni del conducente, che ha riferito di un forte sonno e di un annebbiamento della mente prima dell’impatto. Tali elementi giustificano il dubbio sulla persistenza dei requisiti fisico-psichici, non essendo emersa prova certa di un decorso causale alternativo.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore della parte resistente.
Nota della Redazione
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