Cambio di destinazione d’uso con opere e obbligo di permesso di costruire (TAR Marche n. 406 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione, realizzato mediante opere anche solo impiantistiche e di rivestimento, integra ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire quando determina un incremento del carico urbanistico. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, come integrato dalla normativa regionale, l’assoggettamento a titolo edilizio del cambio d’uso con opere e con aumento degli standard urbanistici non presuppone l’inclusione dell’immobile in zona omogenea A. L’assenza del titolo legittima l’ordine di demolizione dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. Il ricorso proposto avverso il provvedimento demolitorio diviene improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse limitatamente agli interventi oggetto di permesso in sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione con cui il Comune contestava la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un intervento di ristrutturazione edilizia consistito nella trasformazione del magazzino posto al piano terra in locali ad uso residenziale, con annessione all’ambiente abitativo superiore e creazione di un’unità abitativa aggiuntiva. Il provvedimento contestava la trasformazione del locale in cucina-pranzo-soggiorno e bagno, l’apertura di una finestra, l’installazione di una scala a chiocciola previa demolizione di una porzione di solaio e l’apertura di una nuova porta al primo piano.

Il Comune si costituiva eccependo, tra l’altro, la sopraggiunta improcedibilità per il permesso in sanatoria rilasciato in pendenza di giudizio. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento quanto agli interventi non sanati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che, nelle more del giudizio, è intervenuto il permesso in sanatoria n. 8 del 15.12.2012, che ha riguardato soltanto le opere minori, restando esclusa la destinazione a magazzino dei vani individuati come cucina e bagno. Ne consegue che il ricorso è improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse limitatamente agli interventi sanati.

Quanto alla parte residua, il Tribunale esclude il dedotto consolidamento dell’ordine di demolizione, non ravvisandosi alcun onere di impugnazione del permesso in sanatoria nella parte in cui confermava la natura abusiva del cambio di destinazione, trattandosi di atto meramente confermativo, privo di rinnovata istruttoria.

Nel merito, il Collegio reputa infondata la censura sulla non riconducibilità dell’abuso alla ristrutturazione edilizia. L’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, nella versione ratione temporis, ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione quelli che comportino aumento di unità immobiliari o modifiche di volume, sagoma, prospetti o superfici. La legge regionale Marche n. 14/1986, all’art. 6, comma 3, assoggetta a concessione il mutamento di destinazione d’uso con opere che implichi variazione in aumento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968.

Le opere realizzate — apertura del solaio, rivestimenti, impianti, finestra aggiuntiva — sono sufficienti a integrare il mutamento con opere, essendo a tal fine sufficienti anche i soli lavori di tipo impiantistico, come affermato dai precedenti richiamati (Cassazione penale, sez. III, n. 49840 del 2016; TAR Lombardia, sez. I, n. 191 del 2014; TAR Lazio, sez. II-bis, n. 4225 del 2017). Il frazionamento dell’unità originaria e l’annessione dei magazzini incrementano la superficie residenziale, con passaggio da categoria non residenziale a residenziale e aumento del carico urbanistico.

È irrilevante che l’immobile non ricada in zona omogenea A, poiché la disciplina regionale non richiede l’inclusione in una particolare zona. Corretta è dunque la misura demolitoria, trovando giustificazione in tutte le ipotesi in cui le opere funzionali al cambio d’uso aggravino il carico urbanistico. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese in ragione della risalente natura del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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