Cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale e insufficienza della SCIA (TAR Puglia n. 1206 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento rilevante della destinazione d’uso che comporti il passaggio da una categoria funzionale all’altra — nella specie dalla produttiva alla commerciale — non integra opera di manutenzione straordinaria e non è assentibile mediante SCIA, richiedendo il permesso di costruire. La segnalazione presentata per un intervento sottratto al suo ambito applicativo resta improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico. Ne consegue che il termine decadenziale di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio, previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990, opera solo per gli interventi astrattamente riconducibili allo strumento segnaletico. La notifica del provvedimento di divieto oltre il termine di adozione attiene alla fase integrativa dell’efficacia e non incide sulla legittimità dell’atto.

Il Fatto

Il proprietario di un opificio sito in area destinata dal P.R.G. a zona produttiva presentava, nel 2018 e nel 2019, due SCIA e una CILA per il cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale a basso impatto urbanistico, con fusione di unità immobiliari. Nel 2022 seguiva una terza SCIA, dopo la deliberazione consiliare che aveva modificato le N.T.A. ammettendo il cambio di destinazione d’uso rilevante degli edifici esistenti in zona D.

Una società conduttrice presentava poi una SCIA per l’insediamento di una palestra in una porzione dell’immobile, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria interna alla medesima categoria commerciale. Il Comune di Barletta adottava un provvedimento di divieto, ritenendo necessario il permesso di costruire convenzionato per garantire la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali. Il proprietario impugnava la determinazione davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata impugnazione di un precedente divieto. Le due segnalazioni riguardano interventi diversi — un centro commerciale alimentare e una palestra — e danno luogo a distinte sequenze procedimentali. L’atto successivo non è conseguenza ineluttabile del precedente, mancando quel rapporto immediato, diretto e necessario che sola giustifica l’onere di impugnazione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La riduzione di un terzo dei termini procedimentali presuppone l’inclusione dell’area nella Z.E.S., ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 91/2017. La nota della Presidenza del Consiglio prodotta dal ricorrente è non univoca e invita semmai a individuare con esattezza l’area di intervento. Trova quindi applicazione il termine ordinario di trenta giorni. Il provvedimento risulta adottato il 16.11.2023, entro il termine, e la notifica del 17.11.2023 opera sul piano dell’efficacia e non della validità.

Il Collegio aggiunge che l’art. 19 l. n. 241/1990 si applica solo alle fattispecie almeno virtualmente assentibili mediante segnalazione. Per gli interventi per cui era precluso il ricorso a tale titolo, esigendosi il permesso di costruire, non opera il termine decadenziale del potere inibitorio.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 esclude dalla manutenzione straordinaria le opere comportanti mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso. Gli artt. 22 e 23-ter del medesimo decreto e l’art. 4 l.r. Puglia n. 48/2017 confermano che il passaggio tra categorie funzionali eterogenee integra mutamento rilevante, per il quale è necessario il titolo edilizio maggiore, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

La tesi del ricorrente — secondo cui il passaggio da punto vendita a palestra avverrebbe entro la stessa categoria commerciale — non regge. Le SCIA e la CILA del 2018 e 2019 non potevano conseguire il cambio da produttivo a commerciale, essendo tale intervento sottratto al loro ambito applicativo. La segnalazione resta improduttiva di effetti: diversamente opinando, si costruirebbe un provvedimento implicito sganciato dal principio di legalità e si aggirerebbe surrettiziamente il carico urbanistico. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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