Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1279 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che definisce il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ha natura decisoria su diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia del giudicato; esso costituisce pertanto titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di integrale esecuzione e ordina all’amministrazione di provvedere, nominando in caso di inerzia il commissario ad acta. All’accoglimento segue la condanna dell’ente alle spese, comprensive di quelle accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Taluni ricorrenti ottenevano dalla Corte d’appello di Lecce un decreto che accoglieva il ricorso ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in loro favore, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.
Nonostante la rituale notifica del decreto, il Ministero non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul provvedimento, chiedendone l’integrale esecuzione dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha, infatti, natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di giudicato: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Sussiste, dunque, il titolo azionabile in sede di ottemperanza.
Il Tribunale verifica poi il presupposto dell’inerzia. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Ricorre anche il presupposto dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001: è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per l’adempimento il Tribunale fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico. Al commissario non è dovuto compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Collegio accoglie la domanda di condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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