Cambio di destinazione d’uso senza opere e monetizzazione delle dotazioni territoriali (TAR Lombardia n. 66 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso che determini un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi impone il reperimento delle dotazioni territoriali o la monetizzazione sostitutiva anche quando sia attuato senza opere edilizie. L’art. 5, terzo comma, delle NTA del Piano delle Regole del P.G.T. disciplina in via generale i cambi di destinazione e non sottrae all’onere quelli realizzati senza opere. Prevale l’art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi, che, prevedendo l’esenzione solo per due specifiche ipotesi, assoggetta a dotazioni territoriali tutti gli altri interventi. L’esigenza di servizi insorge per la sola variazione del fabbisogno, indipendentemente dalla natura edilizia dell’intervento.

Il Fatto

La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Milano le ha ordinato il pagamento di euro 42.961,39 per monetizzazione della dotazione di servizi. L’atto riguarda un mutamento di destinazione d’uso, da produttivo a residenziale, di un’unità immobiliare di sua proprietà. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 novembre 2024.

Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 delle NTA del Piano delle Regole e dell’art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012. Sostiene che tali disposizioni imporrebbero il reperimento delle aree o la monetizzazione solo per i cambi di destinazione attuati con opere edilizie, mentre il proprio intervento sarebbe stato realizzato senza opere e senza aumento del carico urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa, comune alle parti, che la fattispecie è disciplinata ratione temporis dall’art. 5 delle NTA del Piano delle Regole e dall’art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012. Il primo, al terzo comma, riferisce l’obbligo di reperimento delle aree ai mutamenti attuati con opere edilizie che determinino aumento o variazione del fabbisogno. Da sola, questa disposizione potrebbe indurre a ritenere che solo tali mutamenti impongano l’onere.

Il Collegio rileva però che l’art. 9, primo comma, delle NTA del Piano dei Servizi esenta dalle dotazioni territoriali soltanto gli interventi di nuova costruzione con indice unico pari a 0,35 mq/mq e gli interventi di recupero della s.l.p. esistente senza cambio di destinazione. Ne deriva che tutti gli altri casi, compresi i cambi di destinazione attuati senza opere, sono soggetti all’onere.

Si prospetta così un’antinomia apparente tra le due disposizioni. Il Collegio la supera con i criteri dell’interpretazione sistematica, dando prevalenza all’art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi, che disciplina specificamente la materia. L’art. 5, terzo comma, delle NTA del Piano delle Regole regola in via generale i cambi di destinazione e non ha la funzione di individuare le ipotesi in cui sorge l’obbligo: esso ribadisce per i mutamenti con opere quanto già stabilito dall’art. 9, senza implicare la sottrazione all’onere dei mutamenti senza opere.

La soluzione è giudicata più aderente alla ratio delle norme sulle dotazioni territoriali, che sorge ogniqualvolta l’intervento produca aumento o variazione del fabbisogno, a prescindere dalla presenza di opere. Il passaggio da produttivo a residenziale comporta senz’altro tale variazione, perché la funzione abitativa insedia popolazione che necessita di strutture collettive diverse da quelle a servizio degli immobili produttivi.

La richiesta del Comune è quindi legittima e la censura infondata. Il ricorso è respinto. La complessità e novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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