PUC legittimo se riconferma zona agricola senza prova di irrazionalità (TAR Campania n. 1372 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di zonizzazione contenute nel PUC costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione comunale e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà o manifesta irragionevolezza. Gli atti di pianificazione urbanistica, in quanto atti generali, non richiedono una motivazione specifica per la destinazione delle singole aree, essendo sufficiente il riferimento ai criteri tecnico-discrezionali seguiti nella redazione del piano. La destinazione agricola di un’area non presuppone l’effettiva coltivazione del fondo, ma risponde alla finalità di preservare la zona da nuove edificazioni e di contenere il consumo di suolo. Non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di destinare a nuovi insediamenti le aree agricole indicate dai privati, atteso il carattere residuale di tale utilizzo rispetto ai livelli di priorità del PTCP. Il parere del Genio civile è richiesto prima dell’adozione del piano e non deve essere rinnovato a seguito delle modifiche introdotte in sede di approvazione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di fabbricati residenziali e appezzamenti di terreno nel Comune di Qualiano, impugnano la delibera di approvazione del PUC, unitamente agli atti presupposti. I loro suoli erano classificati in zona E2 Agricola e tale destinazione è stata riconfermata nel nuovo strumento urbanistico.
Deducono che, a seguito delle osservazioni pervenute e dell’accoglimento di alcune di esse, il piano sia stato modificato in modo da riservare a terreni contigui una qualificazione produttiva, con disparità di trattamento e violazione dei criteri del PTCP. Lamentano inoltre l’illegittimità del procedimento: l’unico parere geologico acquisito risalirebbe al 2020, senza nuovo parere del Genio civile dopo le modifiche, e il piano non sarebbe stato riadottato e ripubblicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo muovendo dalla natura residuale della localizzazione di nuovi insediamenti nelle aree agricole. L’art. 70 delle norme di attuazione del PTCP consente l’utilizzo a tal fine delle zone agricole solo quando i livelli di priorità non consentano di soddisfare i fabbisogni locali. I ricorrenti non hanno prospettato né provato tale necessità, limitandosi a rivendicare una diversa destinazione delle proprie aree.
Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza sulla cd. polverizzazione della motivazione: la destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, essendo sufficiente il rinvio alla relazione di accompagnamento, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti meritevoli di considerazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 11196 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 3163 del 2020). Nel caso concreto i terreni erano già agricoli e tali sono rimasti, sicché non è configurabile un interesse legittimo al mutamento di qualificazione, ma solo un’aspettativa di mero fatto.
Il Collegio sottolinea inoltre che i ricorrenti non hanno presentato osservazioni al piano adottato, impedendo all’Amministrazione di rideterminarsi sulle scelte compiute. La domanda si risolve nella richiesta al giudice di esercitare direttamente la programmazione urbanistica, attività estranea ai limiti della cognizione del giudice amministrativo. La destinazione agricola, del resto, non coincide con l’effettiva coltivazione dei fondi, ma mira a preservarne le caratteristiche di zona di salvaguardia da nuove edificazioni (Cons. Stato, sez. II, n. 7407 del 2023). Il controllo giurisdizionale resta circoscritto al riscontro di evidenti elementi di illogicità e irrazionalità.
Il secondo motivo è privo di pregio. L’art. 13 della legge n. 64/1974 e l’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1983 prevedono che il parere del Genio civile sia acquisito prima dell’adozione del piano. Il parere favorevole è stato espresso in data 21.4.2020 e nessuna disposizione impone di rinnovarlo dopo le modifiche o il vaglio delle osservazioni. L’eventuale eccesso di potere avrebbe richiesto la dimostrazione che le modifiche avessero stravolto l’impianto del piano, circostanza non verificatasi.
Quanto al terzo motivo, la censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché le modifiche non riguardano la disciplina dei fondi dei ricorrenti. La ripubblicazione del piano è comunque necessaria solo in caso di variazioni che ne stravolgano i criteri ispiratori, non per modifiche di dettaglio che lascino inalterato l’impianto originario (Cons. Stato, sez. IV, n. 1028 del 2024). Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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