Requisiti esperienziali tra equivalenza sostanziale e favor partecipationis (Cons. Stato n. 2969 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del disciplinare che prescrivono requisiti di capacità tecnica e professionale vanno interpretate secondo il dato testuale e, in presenza di formulazioni generiche, in chiave funzionale e sostanziale. Il favor partecipationis impone, dinanzi a clausole ambigue, la lettura più ampia della platea degli offerenti; il principio del risultato, coordinato all’affidamento, esige che rilevi l’effettività delle prestazioni rese rispetto alla nomenclatura formale. Non è pertanto legittimo pretendere l’identità assoluta tra esperienze pregresse e servizio affidato, né decodificare la clausola con le categorie definitorie dell’art. 114 cod. contr. quando la procedura derogatoria non vi faccia richiamo. Il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, ma può esaminare la documentazione prodotta a specificazione di requisiti già dichiarati in gara.

Il Fatto

Il Commissario straordinario per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario di Trento indice una procedura ristretta per il servizio di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con opzione per l’affidamento della direzione dei lavori in fase di esecuzione. L’aggiudicazione va al raggruppamento primo in graduatoria.

Il raggruppamento secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al T.R.G.A. di Trento, contestando il possesso del requisito esperienziale in tema di direzione lavori richiesto dal disciplinare. Il giudice di prime cure accoglie i motivi aggiunti e annulla l’aggiudicazione. Contro la decisione propongono appello la Provincia autonoma di Trento, il Commissario straordinario e il raggruppamento aggiudicatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, prospettata per la sequenza di istanze di accesso che avrebbe eluso i termini di impugnazione. Pur segnalando le perplessità della fattispecie, ritiene di poter prescindere dall’esame del profilo perché il gravame è infondato nel merito. Il baricentro è l’interpretazione dell’art. 2.4 del disciplinare, che richiede l’avvenuto espletamento di servizi di direzione lavori in categorie determinate per un importo minimo.

La formulazione della clausola è generica e non contiene limitazioni dirette a escludere esperienze analoghe né a pretendere l’identità assoluta tra prestazioni pregresse e servizio affidato. L’esegesi restrittiva del primo giudice è quindi smentita già dal dato testuale. A sostegno di una lettura sostanzialista soccorrono il favor partecipationis e il principio del risultato, coordinato al principio dell’affidamento, richiamati con precedenti della Sezione.

Sul piano sistematico la Corte rileva che si tratta di procedura derogatoria affidata a un commissario speciale, senza richiamo esplicito all’art. 114 cod. contr., le cui categorie definitorie non possono dunque governare la clausola. Il requisito conteso opera solo nell’ipotesi eventuale di estensione alla direzione lavori e resta fuori dal fulcro dell’affidamento. Le certificazioni prodotte riguardano in gran parte commesse all’estero, non valutabili secondo gli stretti canoni del diritto interno. La stazione appaltante, non avendo circoscritto i requisiti, ha esercitato correttamente la propria discrezionalità.

In via ulteriore, la Corte osserva che il raggruppamento aggiudicatario ha prodotto in giudizio certificazioni aggiuntive, per un importo che, sommato a quello originario, supera la soglia richiesta. Tale produzione non integra soccorso istruttorio processuale, ma specificazione di elementi già dichiarati in gara, ammessa a tutela del diritto di difesa; e, quand’anche la si volesse ricondurre all’istituto, ne ricorrerebbero i presupposti per l’omessa attivazione del soccorso procedimentale.

Accolto il secondo motivo, la Corte ritiene fondato anche il terzo: il giudice di prime cure ha svolto un sindacato sostitutivo sul contenuto tecnico dei certificati, estraneo al controllo di ragionevolezza. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *