Legittimazione passiva di Comune e ASP nel progetto individuale ex art 14 (C.G.A.R.S. n. 217 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328/2000, sussiste la legittimazione passiva di tutte le amministrazioni coinvolte, sia del Comune sia dell’azienda sanitaria, poiché il progetto realizza una presa in carico globale dei bisogni della persona disabile mediante il coordinamento dei servizi socio-sanitari. Il progetto individuale costituisce uno strumento di coordinamento dei servizi resi e un documento generale cui devono uniformarsi i progetti e i programmi specifici. Esso è incompleto quando, come nel verbale UVD sottoposto alla famiglia, non indichi le metodologie di monitoraggio, la verifica periodica e l’eventuale revisione, per la cui individuazione risultano imprescindibili le valutazioni tecniche e specialistiche dell’azienda sanitaria. Il verbale dell’UVD è mero atto presupposto di contenuto socio-sanitario e non integra di per sé il progetto di vita.

Il Fatto

Il padre di una persona con disabilità chiedeva al Comune la predisposizione di un nuovo progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Il Comune convocava il minore e la famiglia per consentire all’U.V.D. di valutare la situazione di disabilità; l’unità redigeva un verbale e lo trasmetteva al Comune. Quest’ultimo, senza elaborarne i contenuti, sottoponeva alla famiglia il solo verbale dell’U.V.D. Il genitore rifiutava l’atto, lamentandone l’insufficienza e la genericità, e proponeva ricorso per l’annullamento e per la condanna delle amministrazioni alla predisposizione di un nuovo progetto.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso, rilevando l’incompletezza del progetto e il mancato espletamento delle competenze dell’ASP. L’azienda sanitaria proponeva appello, deducendo la propria carenza di legittimazione e l’esclusiva responsabilità del Comune nella redazione del progetto.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. richiama la propria giurisprudenza (n. 1088/2020, invocata da entrambe le parti) e rileva che la legittimazione di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento sussiste. L’art. 14 della legge n. 328/2000 prevede che i Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano su richiesta dell’interessato il progetto individuale, e il comma successivo ripartisce i presidi socio-assistenziali a carico dei Comuni e le prestazioni sanitarie a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La Corte sottolinea che la disposizione, inserita nella legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizza un modello incentrato sulla presa in carico globale dei bisogni della persona disabile, tenendo conto delle diverse fasi della vita. Il progetto non si esaurisce nella mera erogazione dei servizi, ma costituisce uno strumento di coordinamento degli stessi, quale documento generale cui devono uniformarsi i progetti specifici. Da qui la necessità del suo aggiornamento quando i presidi previsti non rispondano più alle nuove esigenze della persona. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, Sez. III, n. 6043 del 22 dicembre 2017.

Sui motivi di merito, il C.G.A.R.S. conferma quanto rilevato dal primo giudice circa l’incompletezza del progetto consegnato: in esso non sono indicate le metodologie di monitoraggio, la verifica periodica e l’eventuale revisione, la cui individuazione richiede le valutazioni tecniche e specialistiche dell’azienda sanitaria. Talune lacune dipendono direttamente dalla mancata completezza del verbale dell’U.V.D., anch’esso gravato.

L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata. Nulla è dovuto per le spese del grado in ragione della mancata costituzione degli appellati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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