Carta docente ai supplenti e ottemperanza attraverso il commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3475 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo, nonché l’inutile decorso del termine di adempimento. Su tale prova si applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse. Incombe pertanto sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato o l’estinzione del diritto; la mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione sull’adempimento, non assolve tale onere. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, ma il Ministero non ha dato esecuzione spontanea. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto.

Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel giudizio di ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Su queste basi incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. L’inerzia resta quindi ingiustificata.

Il ricorso è dunque accolto e il Ministero è condannato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *