Lavoro supplementare e verifica di anomalia dell’offerta negli appalti di servizi (TAR Lombardia n. 2179 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della macroscopica illogicità o dell’erroneità fattuale, senza autonoma verifica della congruità delle singole voci. L’art. 110, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di controllare il rispetto dei trattamenti salariali minimi e degli oneri di sicurezza, senza necessità di contraddittorio né di attivazione del procedimento di verifica. La prova di resistenza presuppone l’accertamento del rispetto dei diritti salariali dei lavoratori, da analizzare separatamente. La valutazione della misura del lavoro supplementare richiede la verifica del numero dei lavoratori a tempo parziale, delle ore contrattuali e del massimo delle ore supplementari consentite. La riduzione del costo del personale rispetto alle tabelle ministeriali non esclude la congruità ove l’aggiudicatario ne dimostri in concreto l’affidabilità e la sostenibilità.
Il Fatto
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura aperta indetta da ARIA S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizie degli immobili in uso a enti non sanitari, ha impugnato la determinazione n. 135 del 15 febbraio 2024 di aggiudicazione, unitamente ai verbali di gara e alla valutazione di congruità dell’offerta della controinteressata.
Ha dedotto la manifesta insostenibilità dell’offerta aggiudicataria sotto plurimi profili: uso abnorme del lavoro supplementare, erroneo calcolo dei relativi costi, mancato rispetto del CCNL Multiservizi, trattamento economico non migliorativo, acritica applicazione delle statistiche sull’assenteismo, sottostima degli oneri di sicurezza aziendali e irragionevolezza delle stime sui materiali di consumo. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente ha indicato in modo puntuale i vizi delle giustificazioni, così superando i limiti del sindacato di legittimità sul merito amministrativo. Quanto alla prova di resistenza, il giudizio sulla riduzione del costo del personale rispetto alle tabelle ministeriali non esclude la congruità quando l’aggiudicatario dimostri l’affidabilità dell’organizzazione. L’art. 110, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 impone il controllo dei minimi salariali e degli oneri di sicurezza, e solo all’esito di tale verifica può operare la prova di resistenza.
Il primo motivo è parzialmente accolto. Richiamata la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6009 del 2024) e l’art. 33 del CCNL Multiservizi, il lavoro supplementare è quello prestato oltre l’orario concordato ed entro il limite del tempo pieno, riferibile ai soli lavoratori a tempo parziale. Poiché la stazione appaltante non ha verificato il numero dei lavoratori a tempo determinato, le ore contrattuali e il massimo delle ore supplementari, il motivo è fondato con obbligo di rivalutazione. Nessuna violazione sussiste invece sulla percentuale, distinguendosi il lavoro supplementare sostitutivo da quello a chiamata.
Il secondo motivo è accolto: la controinteressata non ha provato le detrazioni INPS/INAIL inserite nella tabella del costo medio del personale, onde la stazione appaltante dovrà richiederne giustificazione in sede di riesame. Il terzo motivo è infondato, perché l’art. 10 CCNL consente l’inquadramento al primo livello dei lavoratori di secondo livello di prima assunzione per nove mesi, e non il contrario (TAR Lazio n. 12573 del 2021). Il quarto motivo è infondato, non potendosi stabilire a priori il riassorbimento delle risorse umane. Il quinto è infondato, costituendo le statistiche aziendali valido elemento di raffronto (Cons. Stato n. 3907 del 2022; n. 7169 del 2021). Il sesto è infondato perché il calcolo va riferito agli FTE e non al numero degli addetti (Cons. Stato n. 6326 del 2018). Il settimo è infondato per difetto di prova del confronto con l’offerta della ricorrente.
In definitiva il ricorso è accolto in parte, con obbligo di rivalutare l’offerta entro sessanta giorni sui soli profili accolti. La necessità di rinnovare la valutazione esclude allo stato la dichiarazione di inefficacia del contratto. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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