Il biennio senza infrazioni decorre dalla domanda di nulla osta al lavoro (TAR Liguria n. 119 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’assenza, negli ultimi due anni, di violazioni in materia di impiego di manodopera irregolare — richiesto dalla circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022 — si calcola a ritroso dalla data di presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso del lavoratore extracomunitario, e non da quella dell’asseverazione del professionista incaricato. Le verifiche introdotte dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022 investono, infatti, la completezza e l’idoneità della documentazione allegata alla domanda di cui all’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 e assumono perciò come termine di riferimento quello di presentazione della domanda medesima. È pertanto illegittimo il provvedimento prefettizio di rigetto e di revoca del nulla osta fondato su un’infrazione contestata in un arco temporale non computabile secondo tale criterio.
Il Fatto
Il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario presenta istanza di autorizzazione all’ingresso in Italia ai sensi del D.P.C.M. 21.12.2021, nell’ambito dei flussi per lavoratori non stagionali. Nelle more del procedimento viene rilasciato il nulla osta ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/98, con la modalità del rilascio anticipato prevista dall’art. 42 del D.L. n. 73/2022, salva verifica successiva dei requisiti e possibile revoca. Il lavoratore entra in Italia e sottoscrive il contratto di lavoro subordinato.
La Prefettura invia un preavviso di revoca, ritenendo difettare il requisito dell’assenza, nel biennio precedente, di violazioni punite per impiego di manodopera irregolare; contesta poi al datore un’infrazione in materia, rapidamente regolarizzata. All’esito del procedimento respinge l’istanza e revoca il nulla osta. Il lavoratore impugna il provvedimento davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022 e dell’art. 30-bis del d.P.R. n. 394/1999 e l’illegittimità dell’ipotesi ostativa introdotta solo per via amministrativa. L’amministrazione si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso incentrandosi sul dies a quo del biennio. Il provvedimento impugnato lo individua nella data dell’asseverazione del professionista; il ricorrente nella data di presentazione della domanda di nulla osta. La questione è rilevante: la domanda risale a un momento in cui, nel biennio anteriore, il datore non aveva commesso infrazioni; computando invece il periodo dall’asseverazione, l’infrazione contestata vi rientrerebbe.
La soluzione discende dall’esegesi letterale e sistematica della normativa. L’art. 44 del D.L. n. 73/2022 ha introdotto misure di semplificazione delle verifiche di completezza e idoneità della documentazione allegata alla domanda di cui all’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999: tutte le verifiche assumono quindi come termine di riferimento quello di presentazione della domanda.
Il dato è confermato dalla circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che richiede la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di infrazioni «negli ultimi due anni»: l’autodichiarazione costituisce completamento della domanda iniziale e da essa non può prescindere nella decorrenza del periodo. Il Collegio sottolinea l’assurdità dell’opposta lettura, che imporrebbe di far sussistere alcuni presupposti al momento della domanda e altri in un momento diverso e non determinabile a priori, rendendo incerto il quadro di accoglibilità.
La considerazione vale a maggior ragione nel caso concreto, in cui la domanda è stata presentata sotto la vigenza della normativa che prevedeva controlli officiosi, mentre il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore successivamente. Il dies a quo per il calcolo a ritroso del biennio decorre dunque dalla presentazione della domanda, con conseguente sussistenza dei presupposti per il nulla osta e illegittimità dell’atto impugnato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’annullamento del provvedimento e il conseguimento del bene della vita; il secondo motivo resta assorbito per ragioni di logica ed economia processuale. Le spese sono compensate in ragione della singolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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