Sopravvenuta carenza di legittimazione attiva per giudicato di appello sull’esclusione (TAR Sicilia n. 2292 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che impugni l’esclusione dalla gara e che, nelle more del giudizio, sia destinatario di una pronuncia del giudice d’appello che accerti la legittimità dell’esclusione perde la legittimazione attiva, con conseguente improcedibilità del ricorso. Il difetto di legittimazione attiva costituisce condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ed esclude l’esame dei motivi di merito. La proposizione di un ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello non giustifica la sospensione del processo ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché la revocazione è mezzo straordinario e il giudicato resta efficace fino al suo eventuale accoglimento. Il venir meno della posizione legittimante preclude anche l’interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale per la fornitura in service di reagenti destinati ai laboratori di patologia clinica. Con una prima sentenza questo Tribunale aveva annullato l’esclusione e ordinato alla stazione appaltante di espletare nuovamente la gara. All’esito, l’Amministrazione ha adottato una nuova deliberazione con cui ha confermato l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione del lotto al raggruppamento controinteressato.
La società ha impugnato la nuova esclusione con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo la violazione del giudicato, l’illegittima composizione della commissione e, nel merito, l’erroneità delle ragioni tecniche poste a base dell’esclusione. Nelle more, il giudizio di appello avverso la prima sentenza si è concluso con l’accoglimento dell’appello della controinteressata e l’accertamento della legittimità dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo la richiesta di sospensione del processo o di rinvio della trattazione, avanzata in vista del ricorso per revocazione che la ricorrente intendeva proporre avverso la decisione d’appello. Il Tribunale ritiene la richiesta infondata: la revocazione è un mezzo straordinario di impugnazione e, fino al suo eventuale accoglimento, la situazione controversa deve considerarsi definita in senso incontrovertibile. Neppure sussistono i casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possono giustificare il rinvio.
Passando al merito processuale, il Collegio rileva che la sentenza d’appello ha accertato la legittimità dell’esclusione dell’offerta della ricorrente. Da tale pronuncia deriva il venir meno della legittimazione attiva della società, ormai priva di una posizione giuridica individuale e differenziata che la legittimi a insistere sulle domande del ricorso.
Il Tribunale precisa che il difetto di legittimazione attiva incide sulla sussistenza originaria della situazione azionata e integra una condizione dell’azione, il cui difetto costituisce ragione ostativa a una pronuncia di merito. Esso è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come affermato dal Cons. giust. amm. Sicilia n. 457 del 2024. Nel caso concreto il rilievo è stato effettuato mediante specifico avviso dato in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Quanto all’interesse residuale a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., il Collegio lo ritiene inconfigurabile, proprio perché il difetto di legittimazione attiva è originario. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento dei motivi di merito e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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