La Regione deve adeguare “La Campania riparte” ai ristori statali (TAR Campania n. 3462 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme statali che disciplinano i ristori per le strutture sanitarie colpite dalla sospensione dell’attività pandemica rivestono carattere vincolante e non possono essere derogate da atti amministrativi regionali. La delibera con cui la Regione adegua il proprio programma emergenziale alle sopravvenute disposizioni nazionali costituisce atto dovuto e non integra un’ipotesi di autotutela decisoria, difettando qualsiasi ripensamento dell’amministrazione. L’adesione volontaria al programma regionale non fonda alcun affidamento incolpevole sul mantenimento del trattamento più favorevole, né consente di invocare la disparità di trattamento rispetto alle strutture che non vi hanno partecipato. Esclusa la colpa della Regione, la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale va respinta.

Il Fatto

Le società ricorrenti gestiscono strutture accreditate con il servizio sanitario regionale per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/1978. Durante l’emergenza pandemica avevano aderito al programma regionale “La Campania riparte”, approvato con decreto dirigenziale n. 83 del 9 aprile 2020, che prevedeva una doppia fatturazione mensile e il mantenimento del personale, in cambio della rinuncia agli ammortizzatori sociali.

Sopravvenuto l’art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter, d.l. n. 34/2020, la Regione ha adottato la DGRC n. 92 del 9 marzo 2021, qualificando gli importi già erogati come acconti soggetti a conguaglio secondo la disciplina statale. Le ricorrenti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Campania, deducendo violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza su vicende analoghe e ne fa applicazione integrale. Le norme nazionali sui ristori hanno carattere vincolante e prevalgono sugli atti regionali; il programma “La Campania riparte” non può ritenersi insensibile, quanto agli importi riconosciuti, alla normativa statale che disciplina i medesimi ristori. La Regione si è limitata a recepire e adeguare il decreto dirigenziale alle sopravvenute disposizioni di legge.

Ne discende il rigetto del primo motivo: la disparità di trattamento non sussiste, perché la volontarietà dell’adesione dimostra una scelta imprenditoriale consapevole, e non è provato che le strutture non aderenti abbiano ricevuto benefici maggiori. Il secondo motivo è parimenti infondato: manca un atto di autotutela, difettando il ripensamento dell’amministrazione, con la conseguenza che non si applicano gli obblighi procedimentali e indennitari dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. L’atto finale si pone in continuità con il precedente.

Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR la qualifica come responsabilità precontrattuale e richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2018: occorre un comportamento oggettivamente contrario ai doveri di correttezza e soggettivamente imputabile. Nel caso concreto manca un affidamento incolpevole e difetta la colpa, perché la condotta regionale è stata necessitata dall’obbligo di applicare le disposizioni statali, in assenza di discrezionalità propria.

Il TAR respinge anche le censure sul rinnovo del CCNL, sul difetto di istruttoria nella determinazione dei tetti di spesa e sulla clausola di salvaguardia, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla limitatezza delle risorse e il principio secondo cui la tutela giurisdizionale può essere bilanciata con interessi pubblici preminenti. Il ricorso è dichiarato improcedibile per la società che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e respinto nel merito per le altre, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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