Soccorso istruttorio doveroso per la dichiarazione incompleta del titolo in concorso pubblico (TAR Campania n. 3465 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice di un concorso pubblico non può negare in toto la valutazione di un titolo di carriera che il candidato abbia dichiarato, quand’anche con modalità formalmente irregolari o incomplete. Le clausole del bando che impongono la compilazione informatica secondo campi predefiniti vanno interpretate restrittivamente, perché si pongono in contrasto con i principi generali dell’attività amministrativa che ammettono, e anzi prescrivono, la regolarizzazione di domande e dichiarazioni incomplete. L’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio, ovvero interpretare la dichiarazione secondo i principi di conservazione degli effetti e di proporzionalità. La possibilità di sanatoria o di interpretazione conservativa non viola la par condicio, poiché essa si attua garantendo a tutti i candidati tale possibilità e non negandola in radice.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto da un’azienda ospedaliera per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie. Si collocava al decimo posto della graduatoria approvata con delibera del direttore generale, con un punteggio che riteneva viziato nella parte relativa ai titoli di carriera.

Il candidato aveva prestato servizio presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dal 2004, prima con incarico di coordinamento e poi, dal 2009 secondo la sua dichiarazione, con incarico di posizione organizzativa in area radiologica. Nella domanda compilata online indicava il servizio come esperienza unitaria, specificando nella descrizione l’attribuzione della posizione organizzativa. La commissione valutava il periodo come servizio nella posizione funzionale inferiore, attribuendo un punteggio ridotto. L’istanza di riesame veniva respinta sull’assunto dell’errata compilazione della domanda. Il ricorrente impugnava la graduatoria e il diniego, deducendo in subordine la mancata attivazione del soccorso istruttorio, e proponeva motivi aggiunti avverso la delibera confermativa del punteggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’allegato al bando recante le modalità di compilazione della domanda online. Tale allegato impone di indicare i servizi presso il servizio sanitario nazionale nella sezione delle esperienze lavorative, con l’esatta denominazione dell’ente, il profilo professionale, la categoria di inquadramento e il periodo di servizio. Nessuna disposizione, osserva il TAR, obbligava il candidato a scindere il servizio unitario presso il medesimo ente in più campi distinti, in ragione dei diversi incarichi che davano titolo a punteggi differenziati.

L’errore del ricorrente si riduce quindi alla mancata indicazione del giorno e del mese di decorrenza dell’incarico di posizione organizzativa. La commissione ha “sanzionato” tale errore negando l’intera valutazione del titolo pur dichiarato. Il Collegio ritiene fondato il rilievo sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, che l’interessato aveva peraltro sollecitato.

Le avvertenze del bando invocate dall’amministrazione vanno lette in senso restrittivo, perché contrastano con i principi generali in materia di attività amministrativa, che ammettono e prescrivono la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete. Esse non possono applicarsi al titolo che sia stato dichiarato, ancorché con modalità formalmente irregolari. L’irregolarità concerneva un dato — mese e giorno di decorrenza — agevolmente acquisibile dall’amministrazione e comunque successivamente indicato dal candidato.

Il TAR aggiunge che, anche escludendo la sanatoria, la commissione avrebbe potuto applicare i principi di proporzionalità e di conservazione degli effetti, facendo decorrere l’incarico dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello indicato in domanda. La par condicio non impone l’applicazione meccanica delle clausole del bando, ma la loro applicazione uniforme a favore di tutti i candidati. L’inesatta indicazione dell’anno di conferimento dell’incarico costituisce errore materiale praticamente ininfluente, poiché in ogni caso il punteggio sarebbe stato massimo.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non riconoscono il punteggio massimo per i titoli di carriera. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’azienda intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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