Ordinanze sindacali contingibili e urgenti tra difetto di contraddittorio e legittimazione passiva (TAR Sicilia n. 3805 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, non sussiste obbligo di avviso di avvio del procedimento quando il previo contraddittorio sia incompatibile con l’urgenza e la rapidità che connotano l’istituto. La legittimazione passiva spetta esclusivamente al Comune, avendo l’imputazione allo Stato natura meramente formale, anche quando l’atto sia adottato dal Sindaco quale ufficiale di Governo. L’ordinanza può imporre ai condomini l’esecuzione di interventi sulle opere strutturali interne e inibire l’uso delle unità abitative quando i sopralluoghi accertino il precario stato di manutenzione e l’aggravamento del pericolo per la pubblica e privata incolumità. La rinuncia all’eredità, intervenuta dopo la costituzione in riassunzione, determina l’estromissione dei controinteressati privi di legittimazione.
Il Fatto
Il condominio ricorrente agisce in riassunzione, dopo l’interruzione del giudizio per il decesso della controinteressata, per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 159/2020 con cui il Sindaco di Messina ha inibito l’utilizzo delle unità immobiliari e delle aree sottostanti un costone roccioso e ha ordinato all’amministratore di eseguire verifiche e interventi sulle opere strutturali interne.
Il ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà, carenza istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali e difetto dei presupposti: l’ordinanza imporrebbe lavori interni al condominio sebbene il pericolo derivi dalla caduta di massi dal costone soprastante, di proprietà di terzi. Resistono il Comune e il Ministero dell’Interno; si costituiscono i familiari della proprietaria del costone, deducendo di aver rinunciato all’eredità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio estromette il Ministero dell’Interno, aderendo all’orientamento dell’esclusiva legittimazione del Comune in presenza di ordinanze contingibili e urgenti: l’imputazione allo Stato ha natura meramente formale e l’atto resta riferibile all’ente locale (Cons. Stato n. 4193 del 2020; TAR Sicilia n. 3558 del 2020).
Quanto ai controinteressati, il Tribunale ritiene utilizzabile l’atto di rinuncia all’eredità, formatosi nella loro disponibilità solo in data 2.10.2024 e contestualmente depositato. Richiamata la Cass. civ. Sez. II n. 34672 del 2023, secondo cui per la riassunzione occorre accertare la titolarità del titolo a succedere e la sua persistenza, i convenuti che deducano il venir meno del titolo hanno l’onere di provarlo tempestivamente. Ne consegue l’estromissione dei costituiti e la non necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri discendenti, risultando il ricorso infondato.
Nel merito, la censura sulla violazione delle garanzie procedimentali è disattesa: l’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non tollera il previo contraddittorio a pena di svuotamento dell’effettività e della rapidità dell’istituto (Cons. Stato n. 7665 del 2019). I sopralluoghi del 6.12.2019 e del 13.01.2020 hanno accertato l’aggravamento del pericolo, la cattiva manutenzione delle opere interne e l’assenza di misure precauzionali. Il verbale è stato comunicato via p.e.c. e il Comune ha preannunciato l’ordinanza, senza ottenere dal condominio alcuna comunicazione sulla delibera assembleare.
Le doglianze sulla contraddittorietà non meritano accoglimento. L’avanzamento del movimento franoso ha legittimato l’inibizione all’uso delle unità abitative e delle aree sottostanti, a presidio dell’incolumità degli occupanti e pubblica. I verbali hanno altresì accertato il precario stato di manutenzione delle opere strutturali, con corrosione dei ferri di armatura: il Comune ha quindi legittimamente imposto gli interventi interni, distinti dalle opere sul costone oggetto di diversa determinazione.
La domanda è respinta, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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