Il decreto ingiuntivo non opposto è titolo per l’ottemperanza e il commissario (TAR Abruzzo n. 27 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., acquista valore di cosa giudicata ed è titolo idoneo per il ricorso di ottemperanza, al pari di una sentenza passata in giudicato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze, per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Presupposti dell’azione sono la definitiva esecutorietà del titolo, l’inutile decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’inerzia dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione integrale e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Una banca ricorrente agiva per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 908 del 27.10.2023, emesso dal Tribunale di Teramo e notificato il 28.10.2023 nei confronti di un’azienda pubblica di servizi alla persona. Con quel provvedimento, dichiarato esecutivo, l’ente era stato ingiunto di pagare alla ricorrente una somma capitale di rilevante importo, oltre interessi, spese del procedimento monitorio e accessori.

L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. La ricorrente domandava l’esecuzione integrale del titolo, la fissazione di un termine perentorio per il pagamento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112 cod. proc. amm., alla lett. c), prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Su questo punto il Tribunale richiama la giurisprudenza costante: il decreto ingiuntivo non opposto acquista valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza, definendo la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato. Esso resta impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo, nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ. Condizione necessaria e sufficiente per l’azione è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 1609 del 2015 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 1713 del 2006.

Nella fattispecie il Collegio ritiene integrati tutti i presupposti: l’intervenuta definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo; l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni oggetto di condanna passata in giudicato; e l’inottemperanza all’ingiunzione di pagamento, non essendosi l’ente né costituito né adempiuto.

Il Tribunale ordina pertanto all’azienda pubblica di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, assegnando un termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, perché ponga in essere gli atti sostitutivi entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese processuali, liquidate secondo l’art. 91 cod. proc. civ., sono poste a carico dell’ente resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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