Cancello e ringhiera in zona vincolata: legittimo l’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 174 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico richiedono, oltre al titolo edilizio, la previa autorizzazione paesaggistica; la sua assenza rende dovuta la demolizione anche quando l’intervento sia astrattamente soggetto al regime della SCIA. Il cancello carrabile che comporta apertura sul muro perimetrale e modifica del prospetto non è riconducibile all’edilizia libera, per dimensioni e impatto urbanistico. La ringhiera sovrastante un parapetto non è esente da titolo quando, per caratteristiche concrete, determina un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. Il canone di indifferenza del titolo edilizio in zona vincolata impone la presenza di entrambi i titoli e la sanzione in caso di carenza di uno di essi.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di una villa con giardino in Formia, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per la rimozione di un cancello carrabile, di una rampa di accesso e di una ringhiera sovrastante un parapetto in muratura.
Le opere erano state realizzate in assenza di SCIA e di autorizzazione paesaggistica, in area vincolata ai sensi dell’art. 134 e dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Prima del ricorso il ricorrente aveva demolito spontaneamente la rampa in conglomerato cementizio posata su suolo demaniale, con conseguente concentrazione dell’interesse sulle restanti opere. La tutela cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione delle opere. Il ricorrente sosteneva che cancello e ringhiera integrassero manutenzione ordinaria e edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, con esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per effetto dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 e della disposizione A.13 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017.
La tesi è infondata. Il giudice rileva anzitutto che la SCIA richiamata non è mai divenuta efficace, essendo stata disposta la sospensione dei lavori. Nel merito, né il cancello né la ringhiera sono riconducibili all’attività edilizia libera per caratteristiche strutturali e impatto edilizio-urbanistico.
Quanto al cancello, il Comune riferisce — senza smentita — che anche il preesistente cancello pedonale era abusivo perché non ricompreso nella concessione in sanatoria dell’immobile. Si tratta dunque di nuova opera realizzata senza titolo, che per dimensioni e per l’apertura sul muro perimetrale con modifica del prospetto richiedeva la SCIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001. In area tutelata era inoltre necessario il parere favorevole di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. La sua mancanza rende obbligatoria la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama il principio di indifferenza del titolo edilizio in zona vincolata, richiamando TAR Napoli, sez. III, n. 2942 del 2024: servono due distinti titoli e l’opera va sanzionata se priva di uno di essi.
Per la ringhiera valgono le medesime considerazioni, non essendo essa indicata nella CILA. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui non serve titolo per la recinzione solo quando, per materiale di scarso impatto visivo e ridotte dimensioni, non derivi apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, dovendosi verificare in concreto le caratteristiche del manufatto (Cons. Stato, sez. VI, n. 9022 del 2023). Nel caso concreto tali requisiti mancano. Anche per la ringhiera il vincolo paesaggistico determina la doverosità della demolizione, configurandosi l’ordine come atto dovuto in assenza di approvazione preventiva (TAR Palermo, sez. III, n. 1776 del 2023; TAR Milano, sez. IV, n. 1507 del 2022). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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